Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la specificità dei motivi sia un requisito essenziale per un ricorso in Cassazione. Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: non è sufficiente dissentire da una sentenza, ma è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Vediamo nel dettaglio i fatti e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I fatti del processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si concentravano su tre punti principali: la valutazione dell’elemento psicologico del reato, il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, questi motivi non superavano la soglia minima di ammissibilità.
La valutazione della Corte sulla inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una ragione dirimente: la genericità e la natura meramente riproduttiva delle censure. I giudici hanno osservato che i motivi proposti dall’imputato non facevano altro che ripresentare questioni già ampiamente analizzate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in sostanza, non aveva sviluppato critiche specifiche contro le motivazioni della sentenza impugnata, ma si era limitato a ripetere le stesse doglianze già sollevate nel grado di giudizio precedente. Questo approccio rende il ricorso privo del requisito della specificità, necessario per consentire alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che si confrontino criticamente con la struttura motivazionale della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico perché le argomentazioni erano prive di novità e non contestavano puntualmente le ragioni esposte dai giudici d’appello. La Cassazione ha richiamato le pagine della sentenza di secondo grado dove venivano trattati l’elemento psicologico del reato e il diniego delle attenuanti e della causa di non punibilità, evidenziando come il ricorrente non avesse offerto elementi concreti per superare quelle conclusioni.
Una conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità del ricorso è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per i casi in cui il ricorso viene proposto senza la dovuta diligenza, ovvero quando l’inammissibilità è attribuibile a colpa del ricorrente, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186 del 2000).
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con la massima cura e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza, ma è indispensabile articolare motivi di critica puntuali, pertinenti e non meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte. La genericità delle censure porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’ulteriore aggravio per il ricorrente della condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che richiede argomentazioni giuridiche precise e mirate.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, mancano di specificità o sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del giudizio d’appello in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Riproporre le stesse censure senza un’analisi critica delle motivazioni del giudice precedente rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici, privi del necess requisito della specificità e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pa 1 e 2 quanto all’elemento psicologico del reato e pagina 3 quanto al diniego dell’applicazio della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze att generiche);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Presidente