Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45019 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/08/1985
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi di furto aggravati ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge; 2. Carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; 3. Eccessività della pena irrogata; 4. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
Considerato che le censure elevate nei primi due motivi di ricorso risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate nelle conformi sentenze di merito; considerato che il rilievo riguardante l’asserita violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. risulta essere aspecifico ed avulso dai motivi di appello nei quali il ricorrente aveva sollevato doglianze attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti per modalità di realizzazione dei reati;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che la doglianza riguardante l’erronea qualificazione giuridica del fatto è sprovvista di indicazioni riguardanti le ragioni di fatto e diritto che sorreggono la richiesta.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente