Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22711 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 06/05/1979
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato
di furto aggravato;
2. Considerato che il ricorso – che, articolato in tre motivi (con oggett l’affermazione di responsabilità dell’imputato; la sussistenza dell’aggravante ex art.
625, primo comma, n. 7, cod. pen. e la dosimetria sanzionatori), denuncia l’illogicità
della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello – inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato.
Il ricorrente si limita a replicare in sede di legittimità la medesima formulazio generica riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non solo non si
confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto e dell’aggravante ex art. 625, pri comma, n.7, cod. pen., nonché all’entità della pena applicata), ma anche con quanto evidenziato nella sentenza impugnata: la Corte territoriale ha stigmatizzato l’astrattezza delle censure difensive svolte già con l’atto di ppello (si veda pag. della sentenza impugnata);
Rilevato che i motivi proposti non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare assertivamente la non genericità dell’atto di appello ed a rivalutare i fatti con tratti anch’essi aspecifici e frammen non consentendo dunque al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA GLYPH Il Presidente