Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1038 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1038 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato condanNOME per il reato di cui all’art. 495 cod.pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzi vizio di motivazione per mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate dal difensore dell’imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti dell sentenza d’appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della senten censurata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
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Il Preside e