Inammissibilità del ricorso: l’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli più frequenti nel giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito come la presentazione di motivi generici o non correlati alla decisione impugnata possa precludere l’accesso alla giustizia di legittimità, portando a pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava, in prima istanza, un’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato e, in seconda istanza, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Tuttavia, l’atto di ricorso appariva strutturato in modo astratto, senza un reale confronto con le argomentazioni specifiche fornite dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come i motivi addotti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo è stato giudicato del tutto privo del requisito della specificità, in quanto conteneva riflessioni teoriche applicabili a qualsiasi sentenza, senza alcun riferimento concreto al caso in esame. Il secondo motivo, relativo al beneficio della particolare tenuità, è stato respinto poiché non attaccava direttamente la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva già giustificato il diniego del beneficio stesso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità dell’impugnazione. Un ricorso che si limita a riproporre doglianze generiche, senza indicare con precisione l’errore di diritto o il vizio logico della sentenza impugnata, non può essere ammesso al vaglio di legittimità. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha saputo confutare le ragioni espresse nel provvedimento di merito, rendendo l’impugnazione un mero esercizio di stile privo di fondamento giuridico concreto. La mancanza di un confronto critico con la decisione impugnata rende il ricorso inidoneo a scardinare la validità della sentenza precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità portano a una severa condanna per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la difesa tecnica debba essere estremamente rigorosa e puntuale: presentare un ricorso privo di specificità non solo è inutile ai fini della riforma della sentenza, ma risulta oneroso per la parte, che si trova a dover sostenere sanzioni pecuniarie per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono astratti e non si riferiscono specificamente ai punti della sentenza impugnata, rendendo impossibile un controllo di legittimità.
Cosa accade se non si contestano le ragioni del diniego dell’art. 131-bis c.p.?
Se il ricorrente non attacca le motivazioni specifiche fornite dal giudice di merito per negare la particolare tenuità del fatto, il motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono i costi legati alla dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può variare in base alla gravità della colpa processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50935 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50935 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NA10/3 i N’D Rilevato che GLYPH — wilGuagliardito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il motivo contiene solo considerazioni di tipo generale sulla insufficienza della motivazione ch potrebbero essere riproposte tal quali in un altro ricorso contro altra sentenza, essen totalmente prive di riferimenti al caso in esame, ed il secondo motivo sull’applicabilità del 131-bis cod. pen. non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio, con motivazione che n stata attaccata in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.