Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali di un ricorso, ribadendo un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi. Una recente decisione ha messo in luce come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza diretta di una contestazione generica e non argomentata. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e giuridicamente fondati.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo grado dal GUP del Tribunale per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), vedevano confermata la loro condanna dalla Corte di Appello. Non rassegnandosi alla decisione, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. In tale motivo, lamentavano cumulativamente la mancata applicazione di una formula di proscioglimento, l’eccessività della pena inflitta, la carenza di motivazione sul punto e un’erronea qualificazione giuridica del fatto. La loro contestazione, tuttavia, si rivelerà fatale per le sorti del ricorso.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha rapidamente liquidati, dichiarandoli inammissibili in ogni loro articolazione. Il fulcro della decisione risiede nel “difetto di specificità”. Secondo i giudici di legittimità, i ricorrenti si erano limitati a enunciare i presunti vizi della sentenza d’appello in maniera del tutto apodittica, ovvero senza fornire alcun supporto argomentativo concreto. Non è stato indicato alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno delle loro richieste, trasformando il ricorso in una mera e sterile lamentela. Questa carenza ha reso impossibile per la Corte procedere a un esame nel merito delle questioni sollevate, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. Un ricorso non può essere un semplice elenco di doglianze. Per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e ragionata della decisione impugnata. Chi ricorre ha l’onere di spiegare perché la sentenza è sbagliata, indicando le norme che si assumono violate e le ragioni fattuali e logiche che dovrebbero portare a una decisione diversa. Nel caso di specie, lamentare l'”eccessività della pena” o la “carenza di motivazione” senza specificare in cosa consista tale eccessività o dove risieda la lacuna motivazionale, equivale a non formulare un vero motivo di ricorso. La Corte sottolinea che i ricorsi erano talmente generici da non fornire alcun appiglio per una seria valutazione giuridica. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cardine del sistema delle impugnazioni: non basta dissentire da una sentenza, ma è necessario articolare il dissenso in motivi specifici, pertinenti e argomentati. La decisione serve da lezione pratica per gli operatori del diritto, ricordando che la redazione di un ricorso richiede rigore, precisione e una profonda analisi della decisione che si intende criticare. Per i cittadini, il messaggio è che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa, altrimenti il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione è inammissibile per difetto di specificità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono formulati in maniera generica e apodittica, ovvero si limitano a denunciare dei vizi senza indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
È sufficiente affermare che la pena è eccessiva per ottenere una sua rideterminazione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo quanto emerge dalla decisione, è necessario articolare una critica specifica alla motivazione del giudice di merito, evidenziando le ragioni precise per cui la quantificazione della pena sarebbe errata, illogica o non conforme ai criteri di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Gup Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Verona il 20 luglio 2018.
Rilevato che in entrambi i ricorsi con un unico motivo si lamenta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena irrogata e la carenza di motivazione sul punto e l’ erronea qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi sono inammissibili, in tutte le articolazioni, per difetto di specificità, essendosi limitat denunciare i vizi in maniera apodittica, senza indicare ragioni di fatto e di diritto a sostegno RAGIONE_SOCIALE richieste.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il Presi ente