Inammissibilità del ricorso: la specificità dei motivi è essenziale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice di merito. È necessario articolare critiche puntuali e specifiche, pena il rigetto immediato dell’istanza.
I fatti di causa
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, attraverso un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. La difesa sosteneva che l’affermazione della responsabilità penale fosse priva di un solido impianto logico-giuridico. Tuttavia, l’impugnazione non indicava con precisione quali passaggi della sentenza fossero errati o quali prove fossero state travisate.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso, rilevandone l’estrema indeterminatezza. I giudici hanno evidenziato come l’atto fosse privo dei requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale. In presenza di una sentenza d’appello correttamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il ricorrente ha l’onere di specificare i rilievi mossi. Senza questa precisione, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nell’applicazione rigorosa dell’art. 581 del codice di procedura penale. La norma impone che i motivi di ricorso siano enunciati in modo specifico, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a una censura astratta, non consentendo alla Corte di individuare i punti critici della decisione impugnata. La genericità dei motivi rende impossibile il confronto tra le argomentazioni del ricorrente e la motivazione della sentenza, determinando inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, confermando la condanna del ricorrente. Oltre alla perdita del diritto a un nuovo esame della causa, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio tecnico che richiede una precisione assoluta nella formulazione delle doglianze.
Quando un ricorso viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo preciso i punti della sentenza contestati e le ragioni giuridiche o di fatto che giustificano l’impugnazione.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può ricorrere in Cassazione solo per disaccordo con la sentenza?
No, il ricorso deve fondarsi su specifici vizi di legittimità o di motivazione previsti dalla legge, non potendo limitarsi a una richiesta di rivalutazione dei fatti già accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51514 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51514 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO I DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO .E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. pr pen. in quanto a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, non indica gli elemen che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente