Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME GEORGICA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENIZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze c:he ha riformato parzialmente la pronuncia primo grado, sostituendo la pena detentiva irrogata nei confronti di COGNOME con la pena pecuniari 9000€, e confermando nel resto la decisione che ha affermato la responsabilità dei ricorrenti pe reato di cui agi artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 5 e comma 2 e 61, nn. 5 e 11 cod. pen. e, soli confronti di NOME per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, dpr. 309/1990;
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME: – il primo e il secondo motivo – con cui si censura la carenza di motivazione in ord rispettivamente, alla determinazione del trattamento senzionatorio e alle modalità di calcolo appli ai fini della quantificazione dell’incremento di pena a seguito della continuazione manifestamente infondati, poiché la Corte distrettuale ha dato conto, ir maniera congrua e logi degli elementi considerati, anche al fine dell’aumento ex art 81 cod. pen., per determinare la pena. Si sono valorizzati, in particolare, la modalità del fatto, il precipuo e determinante contri ricorrente, reso possibile anche grazie alla fiducia in lui riposta dal datore di lavoro. Manifest infondata, pertanto, è anche la censura che insite sulla sperequazione nel trattamento sanzionator rispetto alla condanna inflitta al concorrente COGNOME. La decisione impugnata è coerente con principi posti da questa Corte e, ciò, sia con riguardo al tema di valutazione dei canoni posti da 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di limiti alla discrezionalità del giudic Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 COGNOME, Rv. 271269 – 01), sia in tema di quantificazione della pena a seguito di riconosci della continuazione (nel qual caso, come ricordato da Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266885 – 01, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine individuazione della pena base, ma anche all’entità dell’aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., spe quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato) considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME: Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– il primo, il secondo e il terzo motivo – con cui si deducono la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza del contributo dell’imputato all’ criminosa (primo motivo), al mancato riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen. (terzo m – sono inammissibili, perché fondati su motivi che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, difettano di una puntuale al provvedimento e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o i diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (S 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01).
il quarto motivo – con cui si lamenta l’erronea applicazione della legge penale e il vi motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato in quanto, al pari della determinazione della pena del COGNOME, la Corte ha evidenzi gli elementi che ha ritenuto preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad es riservato, rimarcando, accanto alle modalità con cui è stato commesso il fatto, anche la gravi del fatto stesso;
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME:
il primo motivo – con cui si censura l’erronea applicazione della legge penale e il vi motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, co – è manifestamente infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l’atto di appello e disat conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità;
– il secondo e il terzo motivo – con cui si denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della recidiva quantificazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla pena base che agli aume per la continuazione – e il quarto motivo (con cui si censura la motivazione posta alla base mancata applicazione della pena sostituiva ai sensi dell’art. 53 e ss I. 689/1981) manifestamente infondati poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica deg elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha cons preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 2712 – 01) rimarcando la persistente ed elevata pericolosità dell’imputato, e tale iter non può essere utilmente censurato in questa sede con assunti generici, quali quelli prospettati nei motivi di ap ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili GLYPH e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.