Inammissibilità del ricorso per Cassazione: un’analisi della recente ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomentazioni precise e specifiche, che non si limitino a ripetere quanto già discusso nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato e confermando la sua condanna. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere un nuovo esame del caso.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto in privata dimora, previsto dall’art. 624-bis del codice penale. L’imputato era stato giudicato colpevole in primo grado e la sua condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando tre principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso vertevano su tre aspetti:
1. Una presunta violazione di legge legata all’acquisizione e all’utilizzo di una comunicazione di notizia di reato (c.n.r.).
2. La contraddittorietà e illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano qualificato il luogo del furto come “privata dimora”.
3. La contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla condotta successiva al reato, con una valutazione errata delle circostanze e una pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità del ricorso. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ritenendo che il ricorso stesso mancasse dei requisiti fondamentali per poter essere discusso. La conseguenza diretta è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni procedurali molto chiare. I motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati inammissibili perché erano:
* Generici: In particolare il terzo motivo, relativo alla pena, è stato considerato vago e non sufficientemente dettagliato per costituire una valida censura.
* Riproduttivi: Gli altri motivi non facevano altro che riproporre le stesse questioni e critiche già avanzate davanti alla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già esaminato approfonditamente tali punti (come si evince dalle pagine da 3 a 5 della sentenza d’appello) e li avevano respinti con una motivazione logica e coerente. Ripresentare le medesime argomentazioni senza individuare un vizio specifico di legittimità nella decisione d’appello trasforma il ricorso in Cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita.
In sostanza, la Cassazione non è un “super-appello” dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a contestare la valutazione delle prove già fatta dai giudici precedenti, senza evidenziare un errore di diritto, è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’approccio da tenere nel redigere un ricorso per Cassazione. Non basta essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito. È indispensabile articolare censure specifiche, che evidenzino vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) presenti nella sentenza impugnata e che non siano una mera riproposizione di argomenti già disattesi. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende la condanna definitiva ma comporta anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente, che deve sostenere le spese del procedimento e versare una sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, oppure se si limitano a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte nella sentenza impugnata, senza sollevare specifici vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità?
La sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché i motivi erano riproduttivi di profili di censura già correttamente esaminati e respinti dalla sentenza di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANCONA il 05/04/1976
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona h confermato la pronuncia resa il 4 aprile dal locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge per essere stata acquis l’intera c.n.r., utilizzata ai fini della decisione; contraddittorietà ed illogi motivazione in riferimento alla valutazione della natura di “privata dimora” d luogo in cui è stato sottratto il borsello; contraddittorietà ed illogici motivazione con riguardo alla condotta successiva al reato, con errato giudizio ordine alle circostanze e alla pena ritenuta eccessiva) sono inammissibili in quan prospettanti deduzioni generiche (così si dica, in particolare, per il terzo mot nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (si vedano le pp. da 3 a nonché la sentenza di primo grado).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Il P GLYPH
,
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
nte