Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4826 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FASANO il 06/11/1987
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Michele e le note difensive del 10/12/2024; considerato che il primo profilo del primo motivo di ricorso, con il quale s contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall’indagato, è verso manifestamente infondato – atteso che, nel giudizio abbreviato l dichiarazioni spontanee rese, nell’immediatezza dei fatti, alla polizia giudizi dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purc verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante – e per altro verso inammiss perché aspecifico, posto che non indica se, all’esito della prova di resistenza altri elementi valutati a carico dell’imputato fossero sufficienti o meno a respin la doglianza in tema di responsabilità. Con riferimento a tale ultimo profilo osserva che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’err valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficien giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, COGNOME, R 281880 – 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218);
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta “prov resistenza”, degli elementi a carico di cui si lamenta l’inutilizzabilità, tenuto che il compendio probatorio è costituito anche dalle dichiarazioni delle perso offese, nonchè dalla intestazione delle postepay al Dicarolo e dal loro rinvenimento nella sua disponibilità materiale;
ritenuto che il secondo profilo del primo motivo, con cui si contesta l’affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 6 cod. pen., non è consentito, perché si risolve nella pedissequa reiterazion doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merit alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare no specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconosciment della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestame
infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità s esenti da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2, ove si dà l’imputato è gravato da plurimi precedenti penali specifici, che escludono la n abitualità della condotta contestata);
che il ricorrente si limita ad evidenziare l’entità del danno cagiona omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato co l’impugnazione e dai giudici di appello invece ignorato, avrebbe in concret consentito di valutare la mera occasionalità della condotta;
ritenuto che il terzo motivo, con cui si contestano la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pen rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in adere principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legitt qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3, si pone in risalto l’entità del danno cagionato alla persona offesa, la per l’accortezza usata per trasferire le somme di denaro);
che, quanto alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il din delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, ovvero all’assenz elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut (si veda, in particolare, pag. 3, dove i giudici di appello hanno valorizzato i pl precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e la sofisticatez meccanismo utilizzato dal Dicarolo);
che, quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha evidenziato la spic capacità a delinquere in fatti del tutto simili a quello per cui si procede, desunto dai plurimi precedenti penali specifici, tutti anteriori, che dimostrano c l’odierno ricorrente non abbia portato ad esecuzione condotte criminos estemporanee, ma sia soggetto aduso a compiere condotte fraudolente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024.