Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42806 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42806 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 049033W) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 03MOANE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordi al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4) cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso di entrambi i ricorsi, con cui si denun non meglio precisate carenze motivazionali, è generico per indeterminatezza, ossia privo de requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fron motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente