Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la difesa
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Quando un atto di impugnazione non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge, i giudici di legittimità non possono entrare nel merito della questione, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Questo è quanto accaduto in una recente ordinanza riguardante un caso di violazione della normativa sugli stupefacenti.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di lieve entità, ai sensi dell’Art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero omesso di valutare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato. Tuttavia, l’atto presentato dalla difesa non conteneva argomentazioni dettagliate né riferimenti precisi ai fatti che avrebbero dovuto giustificare l’assoluzione.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha analizzato i motivi dedotti, rilevando come questi fossero formulati in modo del tutto generico. La decisione si è concentrata sulla natura del giudizio di legittimità: non si tratta di un terzo grado di merito in cui si possono ridiscutere i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione delle norme. Se il ricorrente non esplicita chiaramente le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le sue censure, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
L’importanza della specificità dei motivi
Un ricorso che si limita a richiamare genericamente l’Art. 129 c.p.p. (obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità) senza spiegare perché tali cause dovrebbero applicarsi al caso concreto, viene considerato nullo ai fini processuali. La Corte ha sottolineato che la legge non consente l’esame di doglianze che non offrano un supporto argomentativo minimo e pertinente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nell’assenza di un’esposizione chiara delle ragioni che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza d’appello. La genericità dei motivi impedisce alla Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo, poiché manca l’oggetto stesso della critica giuridica. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata come sanzione per un atto tecnicamente carente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è diventata definitiva. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda quanto sia fondamentale, nella fase di legittimità, una redazione tecnica impeccabile degli atti, dove ogni censura deve essere puntualmente motivata per evitare che l’inammissibilità del ricorso precluda ogni possibilità di revisione della condanna.
Cosa accade se i motivi di un ricorso in Cassazione sono troppo vaghi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà il merito della questione e la sentenza precedente diventerà definitiva.
È possibile richiedere il proscioglimento immediato in ogni grado di giudizio?
Sì, ma in Cassazione la richiesta deve essere supportata da motivi specifici e non può limitarsi a una contestazione generica dei fatti già accertati.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e, solitamente, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che può variare da mille a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51347 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tut generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorregg le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023