Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la difesa
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Non basta, infatti, manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito, ma è necessario articolare critiche specifiche e puntuali che scalfiscano le motivazioni del provvedimento impugnato.
L’analisi dei fatti e il ricorso presentato
Il caso in esame riguarda un imputato che ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa ha articolato un unico motivo di ricorso, lamentando diversi profili: dalla mancata rinnovazione dell’istruttoria alla contestazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Inoltre, veniva censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze presentate erano del tutto generiche e si limitavano a riprodurre le medesime censure già ampiamente confutate dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il ricorso per cassazione debba contenere una critica mirata alle ragioni esposte nel provvedimento censurato, non potendo limitarsi a un mero dissenso astratto.
Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
Il vizio di aspecificità scatta quando manca una correlazione logica e giuridica tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Se il ricorrente ignora le spiegazioni fornite dai giudici di secondo grado e ripropone acriticamente la propria tesi, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo puntuale e corretto a tutti i motivi di gravame. Il ricorrente, nel suo atto, non ha offerto elementi nuovi o critiche idonee a dimostrare un errore logico o giuridico nella sentenza di appello. Di conseguenza, la mera riproposizione di argomenti già rigettati rende l’atto privo della necessaria specificità richiesta dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche conseguenze economiche gravose per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica rigorosa degli atti di impugnazione, che devono sempre confrontarsi dialetticamente con le motivazioni del giudice di merito per evitare sanzioni processuali e pecuniarie.
Cosa rende un ricorso inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non indica una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di doglianza presentati dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si possono riproporre in Cassazione le stesse critiche dell’appello?
No, limitarsi a riprodurre le censure già confutate dai giudici di secondo grado senza nuovi argomenti critici porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49167 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49167 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’articolato unico motivo di ricorso attraverso cui si rivolgono censure ritenuta responsabilità dell’imputato (anche nella parte in cui non è stata disposta la rinnovaz istruttoria) sia quanto ad elemento oggettivo e soggettivo, al mancato riconoscimento dell causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è generico e riproduttivo di censure adeguatamente e puntualmente confutate dalla Corte di appello che ha apprezzato le ragioni formulate con i motivi di gravame con corretti argomenti i fatto e diritto con cui il ricorrente non si confronta allorché si limita a dissentire dal esposte;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchita Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.