Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Conduce al Rigetto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare una condanna. Tuttavia, per essere efficace, l’impugnazione deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità delle censure porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso. Questo principio garantisce che la Corte Suprema si concentri solo su questioni di legittimità concrete e non su riesami generali del caso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di annullare la condanna. Le sue argomentazioni spaziavano da presunti vizi procedurali a questioni di merito, tra cui il difetto di querela, la violazione del principio del ne bis in idem e l’intervenuta prescrizione del reato.
I Motivi del Ricorso e la loro Infondatezza
L’appellante ha costruito la sua difesa su tre pilastri principali, tutti ritenuti dalla Corte non meritevoli di accoglimento.
La Carenza di Specificità e il divieto di Bis in Idem
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse violato il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto (ne bis in idem), sostenendo che la sua condotta fosse già stata oggetto di un altro giudizio. La Cassazione ha però stroncato questo motivo, qualificandolo come generico. L’argomentazione riproduceva censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza avanzare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza d’appello. La Corte ha ribadito che il ricorso non può essere una mera ripetizione di argomenti già discussi, ma deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata.
L’eccezione di prescrizione e il refuso
Un altro punto sollevato era l’eccezione di prescrizione. L’imputato si basava su un numero di registro generale (RGNR) indicato nell’intestazione della sentenza, che suggeriva una data di inizio del procedimento molto antecedente. La Corte ha liquidato questa doglianza come ‘manifestamente infondata’. Ha chiarito che il numero indicato era un palese refuso, ovvero un errore materiale di trascrizione, e che il reato era stato commesso nel 2019, quindi ben lontano dall’essere prescritto.
Le Ulteriori Censure Generiche
Anche le altre censure, tese a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, sono state giudicate generiche. Secondo i giudici supremi, esse riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate in appello, rendendole non specifiche. La mancanza di specificità dei motivi è una causa diretta di inammissibilità del ricorso, come previsto dalla legge processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce che l’appello è inammissibile quando mancano i motivi specifici. La Corte ha spiegato che la ‘specificità’ non si esaurisce nella semplice enunciazione di una critica. È necessario che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche formulate dal ricorrente. In altre parole, il ricorso deve attaccare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, dimostrando dove e perché esso sarebbe errato. Riproporre argomenti già vagliati senza un’analisi critica della risposta fornita dal giudice d’appello rende il ricorso un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede precisione, rigore tecnico e, soprattutto, specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è indispensabile dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, le falle logiche o gli errori di diritto presenti nella motivazione della sentenza che si contesta. In assenza di tale specificità, l’esito è segnato: l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre argomenti già discussi e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza criticare puntualmente le motivazioni della sentenza d’appello.
Come ha risposto la Corte all’eccezione di prescrizione del reato?
La Corte ha ritenuto l’eccezione ‘manifestamente infondata’, chiarendo che il numero di registro indicato nella sentenza era un semplice errore materiale (refuso) e che il reato, commesso nel 2019, non era affatto prescritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che la condanna diventi definitiva, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che, a seguito della riqualificazione del fatto da parte del primo giudice come furto aggravato, la Corte non ha pronunciato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela e che, inoltre, la sentenza d’appello ha violato il divieto d bis in idem, dato che la condotta dell’imputato, come diversamente riqualificata, sarebbe stata già oggetto di giudizio da parte del Gip del Tribunale di Taranto, non è deducibile in sede di legittimità dal momento che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Quanto al difetto di querela la Corte ha dato atto della sua proposizione, mentre la doglianza del ricorrente si limita all’assertiva obiezione della sua mancata presentazione. Manifestamente infondata è poi l’eccezione di prescrizione, perché il numero di TARGA_VEICOLO indicato nell’intestazione della sentenza è all’evidenza un mero refuso, posto che il reato è stato commesso nel 2019.
Ritenuto che le ulteriori censure, tese a contestare la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generiche perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche. Thvero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.