Inammissibilità del ricorso: la specificità dei motivi in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti nei giudizi davanti alla Suprema Corte, specialmente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Spesso, il ricorrente commette l’errore di trasformare il ricorso in una semplice replica di quanto già sostenuto nei gradi precedenti, ignorando che la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto semplice. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso lamentando la violazione della legge penale e l’eccessiva onerosità della pena inflitta. In particolare, veniva contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione dei criteri di moderazione della pena previsti dall’articolo 133 del Codice Penale.
Inammissibilità del ricorso per motivi apparenti
Il primo punto affrontato dalla Suprema Corte riguarda la natura dei motivi di ricorso. Quando le doglianze si risolvono in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e disatteso in appello, il ricorso viene considerato non specifico. La funzione del ricorso in Cassazione è quella di muovere una critica argomentata e puntuale verso la sentenza impugnata. Se mancano elementi di novità o una contestazione diretta alle ragioni espresse dai giudici di merito, il motivo di ricorso decade in una critica meramente apparente, rendendo inevitabile l’inammissibilità del ricorso.
La discrezionalità del giudice sulla pena
Un altro aspetto cruciale riguarda la determinazione della sanzione. La difesa lamentava un’erronea applicazione dei parametri per il calcolo della pena. Tuttavia, la Corte ha chiarito che, in presenza di una motivazione esente da illogicità, il giudizio sulla congruità della pena non è sindacabile in sede di legittimità. La sinteticità della motivazione non è di per sé un vizio, purché vengano esplicitate le ragioni che il giudice ha ritenuto ostative alla concessione di benefici o riduzioni.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che il ricorrente non ha assolto alla funzione tipica del ricorso, ovvero quella di confutare le ragioni della conferma dell’attribuibilità del fatto. Per quanto concerne le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sentenza faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione finale. Una volta individuati tali fattori, tutti gli altri argomenti difensivi si considerano implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva del magistrato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile dei motivi di ricorso, che devono sempre confrontarsi con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Evitare la genericità non è solo un dovere deontologico, ma una necessità processuale per evitare che il diritto di difesa si scontri con il muro dell’inammissibilità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca della specificità necessaria per contestare i punti della sentenza di secondo grado, risultando una critica meramente apparente.
Il giudice deve analizzare ogni prova per negare le attenuanti generiche?
No, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per il diniego, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione della difesa.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è solitamente condannato al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40584 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40584 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENTIVOGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la C di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in d 16.07.2019 dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato colpev l’imputato del reato di furto semplice condannandolo alla pena di mesi ot reclusione ed euro 200,00 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di le penale, è indeducibile in sede di legittimità in quanto generico e fondato su che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in a disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non speci soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che, sia pure in man sintetica, a pagg. 1 e 2, ha indicato le ragioni della conferma dell’attribui fatto all’imputato).
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessiva onero della pena – sia dal punto di vista della mancata concessione delle circo attenuanti generiche, sia per l’erronea applicazione dell’art.133 – non è ded in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di motivazione esente da evidenti illogicità che nella sua apprezzabile sinteti condensato le ragioni ritenute ostative ai riconoscimento delle atte generiche, confermando la congruità della pena inflitta, anche considera principio affermato da questa Corte, secondo cuì non è necessario che il giudi merito, nei motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, p in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenu o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.