Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29021 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricor l so proposto nell’interegse di NOME COGNOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla sussistenza, nella condotta dell’imputato, degli elementi integrativi del reato di truffa);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale della parte civile costituita, NOME COGNOME, con le quali è stata richiesta l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato e la liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile;
ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese processuali deve essere rigettata, perché non accompagnata da alcuna argomentazione di sostegno (Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023, Rv. 285560 – 01; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv. 285911 – 01; Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.