Inammissibilità del ricorso: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte sottolinea come la genericità e la mancanza di un reale interesse possano portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per l’imputato. Analizziamo questo caso per comprendere i principi applicati dai giudici e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
L’analisi del caso processuale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio. L’imputato ha sollevato tre principali motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione:
1. Erronea qualificazione giuridica del fatto: si contestava che il comportamento dell’imputato dovesse essere inquadrato nel reato di riciclaggio.
2. Violazione di legge nella quantificazione della pena: si lamentava che i giudici di merito non avessero tenuto conto della riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato.
3. Contraddittorietà della motivazione: si evidenziava una presunta discrasia tra la motivazione della sentenza, che sembrava negare la sospensione condizionale della pena, e il dispositivo, che invece la concedeva.
La decisione della Suprema Corte sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale: il requisito della specificità dei motivi e la necessità di un interesse concreto ad agire.
I motivi generici e la mancanza di correlazione
I primi due motivi sono stati considerati privi di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione di quelle già discusse e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le proprie tesi. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’imputato non avesse fornito elementi utili a contestare la ricostruzione dei fatti, come indicazioni su luogo, tempo e modalità del presunto furto originario. Questa mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Il difetto di interesse e la prevalenza del dispositivo
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: il difetto di interesse. Il ricorrente si lamentava di una contraddizione riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio consolidato: in caso di contrasto tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza, è quest’ultimo a prevalere. Poiché il dispositivo aveva concesso il beneficio, l’imputato non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a sollevare la questione. Di fatto, si stava lamentando di un problema che, nella pratica, era già stato risolto a suo favore.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si basano su principi cardine della procedura penale. Un ricorso non può essere una semplice riedizione delle difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata, dimostrando perché essa sia errata. L’assenza di questo confronto critico rende il motivo generico e, quindi, inammissibile. Allo stesso modo, l’azione giudiziaria deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale. Non è possibile impugnare una decisione su un punto che non arreca alcun pregiudizio effettivo alla parte.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che non ammette superficialità. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e direttamente correlati alla motivazione della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, non solo l’impugnazione sarà vana, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, dove l’imputato è stato condannato a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi proposti si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già discusse e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella decisione impugnata.
Cosa prevale in caso di contraddizione tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza?
In caso di contrasto, il dispositivo, ovvero la parte della sentenza che contiene la decisione finale del giudice, prevale sulla motivazione, che ne spiega le ragioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma era di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono l’erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclaggio contestato e la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, sono privi di specificità poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull’assenza di indicazioni da parte del prevenuto circa il luogo, il giorno e le modalità del furto e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e la discrasia con il dispositivo che sembra concederlo, è proposto in difetto di interesse prevalendo il dispositivo nel quale il beneficio risulta concesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere COGNOME
sore COGNOME
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