Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il reato cui all’art. 590 bis cod. pen.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all’assenza del nesso di causalità, vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove favorevoli all’imputato, vizio di violazi di legge per errata applicazione dell’art. 41 cod. pen sul concorso di cause; errata valutazio circa lo stato di alterazione psicofisica dell’imputato, essendo insufficiente la mera presenza metaboliti di cocaina e cannabinoidi per dimostrare lo stato di alterazione; vizio di motivazio in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Le prime tre censure, con le quali si lamenta genericamente una omessa valutazione di prove e l’insussistenza del nesso causale, sono del tutto aspecifiche, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragio argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME) Anche il quarto motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che non ha mai affermato che l’imputato si trovasse in stato di alterazione, ma che, in base alle analisi tossicologiche, risultava aver assunto cocaina ed avev invece negato la circostanza. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale, i giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva, congrua e conforme ai principi richiamando i precedenti penali dell’imputato e la gravità della condotta ( mantenimento di una velocità manifestamente inadeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni atmosferiche) ostativ ad una prognosi positiva in ordine alla astensione dal commettere ulteriori reati. In proposi deve ribadirsi che il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale de pena, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ma limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 35852 del 11/05/ Rv. 267639 – 01, Sez. 5 – , n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 – 02). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Va infine rilevato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilit rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricor (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indic dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre ide te