Inammissibilità del Ricorso per Genericità: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dalla legge, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte diventi un terzo grado di giudizio nel merito. Analizziamo come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi abbiano determinato l’esito di questo caso.
I Fatti del Caso e i Motivi di Appello
Due individui avevano presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Le loro doglianze erano distinte:
* Il primo ricorrente lamentava la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della documentazione che attestava una sua presunta parziale incapacità di intendere e di volere. A suo avviso, tale condizione avrebbe dovuto comportare l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 89 del codice penale.
* Il secondo ricorrente, invece, contestava il bilanciamento delle circostanze operato dalla Corte d’Appello, chiedendone una valutazione più favorevole.
Entrambi i ricorsi, tuttavia, sono stati respinti dalla Suprema Corte senza un esame del merito.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli generici, manifestamente infondati e meramente reiterativi di argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza impugnata. Questa decisione si basa su una valutazione precisa della struttura e del contenuto dei motivi presentati.
La Valutazione sulla Presunta Incapacità Parziale
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Cassazione ha evidenziato come i giudici di appello avessero già fornito una motivazione congrua e lineare. Essi avevano notato che, nonostante la documentazione prodotta, nessuno dei numerosi testimoni presenti al momento dei fatti aveva mai riferito di problemi psichici o di uno stato di alterazione mentale dell’imputato. Al contrario, egli era stato descritto come lucido e determinato, e aveva persino ammesso le proprie responsabilità. La Corte ha quindi ritenuto che il motivo di ricorso fosse una generica riproposizione di un tema già adeguatamente trattato e risolto.
Il Diniego di un Nuovo Bilanciamento delle Circostanze
Anche il motivo del secondo ricorrente è stato giudicato inammissibile. La sua richiesta di un più favorevole bilanciamento delle circostanze si risolveva, secondo la Corte, in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito della vicenda. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di appello fosse puntuale e completa, tenendo conto di tutte le peculiarità del grave episodio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già avanzate e respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento seguito dal giudice precedente. Nel caso di specie, i ricorsi erano “meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza”. La Corte ha quindi agito in conformità con il suo ruolo di giudice di legittimità, rifiutandosi di effettuare una nuova valutazione delle prove o delle circostanze di fatto, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice per ottenere una riforma della sentenza. È indispensabile articolare motivi di ricorso specifici, che identifichino vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione del provvedimento impugnato. La genericità e la semplice riproposizione di argomenti già vagliati conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi sono vaghi, non criticano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, o si limitano a ripetere censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello.
È sufficiente presentare documentazione medica per ottenere il riconoscimento della parziale incapacità?
No. Come dimostra il caso, la documentazione deve essere supportata da altri elementi. Se le testimonianze e il comportamento dell’imputato al momento del fatto (descritto come lucido, determinato e consapevole) contraddicono la tesi dell’incapacità, i giudici possono motivatamente escludere l’applicazione della relativa diminuente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato, infatti, che ai rilievi formulati nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME dirette a censurare l’omessa considerazione delle documentate condizioni di parziale incapacità di intendere e di volere dell’imputato e la mancata applicazione della diminuente di cui all’ 89 cod. pen. i giudici di appello hanno offerto congrua e lineare motivazione, rilevando generica prospettazione del tema nei due gradi di giudizio e la circostanza che nessuno dei numerosi presenti al fatto aveva riferito di problemi psichici o dello stato di alterazione men dell’imputato, invece, descritto come lucido e determinato, che aveva anche ammesso le proprie responsabilità (v. pag. 5 e 7);
rilevato che anche il motivo proposto per il coimputato è generico e manifestamente infondato nonché non consentito, risolvendosi nella richiesta di un più favorevole bilanciament tra circostanze, escluso con puntuale motivazione e completa valutazione di tutte le peculiari del grave episodio e della sommossa innescata dalla condotta degli imputati (pag.6);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Preidente