Ricorso in Cassazione: Perché Motivi Generici Portano all’Inammissibilità
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale nel nostro ordinamento: quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità. Una recente ordinanza (n. 7106/2024) ci offre un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Cassazione in un’istanza di merito. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché i motivi di ricorso debbano essere specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due individui contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina. Gli appellanti avevano sollevato diverse questioni, sperando di ottenere un annullamento della decisione a loro sfavorevole. La loro difesa si basava su sei distinti motivi, che spaziavano da un presunto errore di fatto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fino alla contestazione sulla determinazione della pena e alla presunta prescrizione del reato.
L’Analisi della Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei sei motivi proposti e li ha respinti in blocco, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La ragione di fondo, comune a tutte le censure, era la loro natura generica e la tendenza a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Il Divieto di Rivalutare il Fatto
Il primo motivo, relativo a un presunto errore di fatto, è stato liquidato come manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la sentenza impugnata aveva già fornito una spiegazione logica e incensurabile delle ragioni per cui la tesi difensiva era infondata. Similmente, il motivo sull’esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stato giudicato inammissibile perché basato su ‘inaccessibili ragioni in fatto’ rispetto alla valutazione, non sindacabile in quella sede, sulla gravità del comportamento.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Altri motivi, come quelli sugli elementi costitutivi del reato, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, sono stati bollati come ‘genericamente proposti’. La Corte ha osservato che le censure non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e respinte, senza evidenziare vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come tutti i motivi presentati dagli imputati fossero deboli sotto il profilo tecnico-giuridico. Invece di contestare la corretta applicazione delle norme di diritto o la coerenza logica della motivazione della sentenza d’appello, i ricorrenti hanno tentato, senza successo, di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. La Corte ha sottolineato che la valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti e l’esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena sono prerogative esclusive dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, circostanza non riscontrata nel caso di specie. Anche la questione della prescrizione è stata rigettata, poiché la collocazione temporale della condotta, fissata dai giudici di merito al 2018, è stata ritenuta ‘non illogica’ e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. L’accesso alla Suprema Corte non è un’ulteriore opportunità per discutere la colpevolezza o l’innocenza basandosi sugli stessi elementi già valutati, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma comporta anche conseguenze economiche concrete per i ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Pertanto, è essenziale che il ricorso sia redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e miravano a una rivalutazione dei fatti e del merito della vicenda, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice precedente, ma si limita a esprimere un dissenso generale o a riproporre questioni di fatto già esaminate, senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MIRANDOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LIPARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo motivo in relazione all’art. 47 cod. pen. è manife infondato oltre che genericamente proposto avendo la sentenza impugnata data incens contezza della palese infondatezza della deduzione difensiva volta a valorizzare un pre di fatto;
Ritenuto che il secondo motivo sugli elementi costitutivi del reato co genericamente proposto rispetto alla logica alternativa – fondante in entram responsabilità – rappresentata dall’illecito uso fin alla consunzione del mezzo seques consegna dell’aliud pro alio;
Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della ipotesi di cui aVart. 131-bi proposta per inaccessibili ragioni in fatto rispetto all’incensurabile valutazione gravità del fatto;
Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata concessione delle attenuanti gen manifestamente infondato rispetto alle ragioni esposte in sentenza;
Ritenuto che il quinto motivo sulla determinazione della pena cosi:ituísce generic al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito;
Ritenuto che il sesto motivo sul mancato rilievo della prescrizione è genericamente per ragioni in fatto rispetto alla non illogica collocazione della condotta alla manifestazione al momento della consegna nel 2018;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la con ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024