Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FULLE NOME, nato a Riva del Garda il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che sia il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di truffa di cui al capo b) di imputazione, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge processuale e di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe violato il principio del “ragionevole dubbio”, risultano connotati da genericità, in quanto privi dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità de ricorso, dagli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.;
che, a tale proposito, deve essere sottolineato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (ai sensi delle disposizioni summenzionate), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è,
pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale, con specif indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il disse con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584);
che, in conclusione, pertanto, le doglianze prospettate dalla difesa, da un lat non sono connotate da un effettivo confronto con la motivazione espressa dai giudici di appello, i quali, colmando le lacune della sentenza di primo grado, c congrue e non illogiche argomentazioni, hanno esplicato gli elementi di fatto e d diritto sulla base dei quali deve ritenersi fondata la responsabilità penal ricorrente (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenz dall’altro lato, risultano caratterizzate da indeterminatezza, perché non indica se non in termini del tutto generici, quali sarebbero effettivamente le doglia avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale, e qual specifici profili di asserita illogicità della motivazione posta a base della sen impugnata, non consentendo, così, al Collegio di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.