Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Generici
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze di un’impugnazione carente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso a causa della genericità dei motivi presentati. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è un elemento non negoziabile.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, quest’ultimo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse insufficiente e illogica, vizio previsto dall’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.
La Questione Giuridica: I Requisiti Essenziali del Ricorso
Il cuore della questione non risiede nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma nelle regole procedurali che governano l’accesso al giudizio di legittimità. Gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale sono chiari: i motivi di ricorso devono essere specifici. Questo significa che non basta una generica lamentela. L’appellante deve indicare con precisione:
1. Le ragioni di diritto che si assumono violate.
2. Gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
In altre parole, il ricorso deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata, evidenziandone i presunti errori e non limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha concluso per la sua manifesta infondatezza, arrivando a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità dell’impugnazione presentata dalla difesa.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da un apparato argomentativo coerente e completo. Le critiche (o ‘doglianze’) mosse dal ricorrente sono state definite ‘generiche’, ‘prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione’ e ‘del tutto carenti di specificità’.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso per cassazione non può essere un pretesto per ottenere un terzo giudizio di merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Se i motivi non sono specifici e non si confrontano analiticamente con la decisione che si intende criticare, il ricorso fallisce il suo obiettivo e non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi livelli più alti, è un diritto che deve essere esercitato con rigore e professionalità. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale, elementi che in questo caso sono risultati del tutto assenti, portando all’inevitabile inammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano generici, non specifici e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna è divenuta definitiva.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso per cassazione valido?
Secondo gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, altrimenti il ricorso è a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dolendosi dell’insufficienza della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto.
Considerato che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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