Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso come conseguenza diretta della genericità dei motivi addotti. Questo caso offre spunti cruciali anche sul tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche in presenza di precedenti penali. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato nei gradi di merito per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e violazione della legge sul diritto d’autore (art. 171-ter L. 633/1941), ha presentato ricorso per cassazione. Le sue doglianze si basavano su due punti principali: la contestazione dell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione critica di entrambi i motivi di ricorso, ritenuti infondati per ragioni procedurali e di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascuna doglianza del ricorrente.
Il Principio di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso
Il primo motivo, relativo alla responsabilità per ricettazione, è stato giudicato affetto da un'”assoluta genericità”. Il ricorrente si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza senza formulare una tesi difensiva chiara, né muovere critiche specifiche all’apparato motivazionale della decisione impugnata. La Corte ha richiamato l’art. 581, lett. d), c.p.p., che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione. L’inosservanza di tale requisito, secondo l’art. 591, lett. c), c.p.p., costituisce una causa di inammissibilità del ricorso. In pratica, non è sufficiente dissentire dalla sentenza; è necessario spiegare perché, punto per punto, la decisione sarebbe errata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche. La motivazione si basava sulla presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. La Cassazione ha sottolineato come, a seguito della riforma dell’art. 62-bis c.p. (introdotta con la legge n. 125 del 2008), il solo stato di incensuratezza non sia più sufficiente per ottenere il beneficio. A maggior ragione, la presenza di precedenti penali specifici, come evidenziato dal certificato penale, costituisce un elemento negativo che può da solo giustificare il diniego delle attenuanti. Il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può fondare la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi, come in questo caso i precedenti penali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due lezioni importanti. La prima è di natura processuale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico preciso e dettagliato. Le lamentele generiche e non argomentate non superano il vaglio di ammissibilità. La seconda lezione riguarda il merito: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico. La valutazione del giudice è discrezionale e può essere legittimamente influenzata in senso negativo dalla storia criminale dell’imputato, senza che ciò costituisca un vizio di motivazione.
Quando un ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Quando si limita a chiedere l’annullamento della sentenza senza indicare le ragioni specifiche a sostegno delle proprie tesi e senza analizzare profili di censura concreti contro la motivazione della decisione impugnata, violando l’art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No, dopo la riforma del 2008 (L. 125/2008), il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve valutare la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Come può il giudice motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego facendo riferimento a elementi negativi, come i precedenti penali specifici dell’imputato, senza dover necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 08/09/1960
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agl artt.171 ter L.633/1941 e 648 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazio di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il re ricettazione e con il secondo in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenu generiche.
In ordine alla prima doglianza, si riscontra un’ assoluta genericità dei motivi addo sostegno del ricorso. Il ricorrente, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugn senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza formulare alcun tesi difensiva, né analizzare alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivaziona fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. d) cod. proc. pen., sot il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591, lett. c), cod. proc. causa di inammissibilità.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rite o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento precedenti penali di cui è gravato il ricorrente e ha richiamato il certificato penale evidenziando peraltro che trattasi di precedenti specifici.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consisliere estensore i
Il Presidente