Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale severa che impedisce al giudice di esaminare nel merito un’impugnazione. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che ribadisce un principio fondamentale: per essere valido, un ricorso non può limitarsi a critiche vaghe, ma deve contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per capire i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in secondo grado per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato, attraverso il suo legale, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando un presunto “vizio di motivazione”, sostenendo che le argomentazioni del giudice fossero “sconnesse e disorganiche”. Tuttavia, il ricorso si limitava a questa affermazione generale, senza entrare nel dettaglio delle presunte lacune della sentenza.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “generico e aspecifico”. I giudici hanno sottolineato che un’impugnazione efficace non può ignorare il contenuto della decisione che intende criticare. È necessario che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso.
In altre parole, non è sufficiente affermare che una motivazione sia sbagliata; bisogna spiegare perché è sbagliata, confrontando punto per punto le affermazioni del giudice con le proprie argomentazioni. Se manca questa correlazione, il ricorso cade nel vizio di aspecificità, rendendolo di fatto inesaminabile. La Corte ha richiamato precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite, che consolidano questo principio, affermando che la genericità dei motivi rende l’atto di impugnazione nullo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sulla necessità di garantire l’efficienza del sistema giudiziario. Un ricorso generico non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano le specifiche doglianze e, di conseguenza, di svolgere il proprio ruolo di controllo. L’atto di appello deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non una semplice espressione di dissenso.
La Corte ha inoltre stabilito che l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a una “colpa del ricorrente”. Questo significa che la responsabilità della presentazione di un atto inefficace ricade sulla parte che lo ha proposto. Questa colpa giustifica le conseguenze economiche previste dalla legge, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. La somma, in questo caso, è stata determinata in 3.000,00 euro, ritenuta congrua dalla Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, specificità e un confronto analitico con la decisione che si intende contestare. Le critiche vaghe e generiche non solo sono inutili ai fini del processo, ma comportano anche conseguenze negative per il ricorrente, inclusa una condanna pecuniaria. La decisione riafferma l’importanza del rigore tecnico-giuridico come presupposto indispensabile per accedere alla giustizia e ottenere una revisione del proprio caso.
Quando un ricorso è considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In pratica, se non si contesta specificamente e in modo dettagliato la motivazione del giudice, il ricorso è aspecifico.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata a 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
Perché l’inammissibilità del ricorso è considerata una colpa del ricorrente?
Secondo la giurisprudenza citata (Corte Cost. sent. n. 186/2000), la presentazione di un ricorso inammissibile è attribuibile a una negligenza della parte che lo propone. Questa “colpa” giustifica la condanna al pagamento non solo delle spese, ma anche di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto tentativo di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, essendo le argomentazioni scon e disorganiche.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satis giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammenta l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fo dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cen senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOMECOGNOME Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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