Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso deciso ex art. 23 co. 8 d. Igs. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Lodi del 6 aprile 2022 procedendo alla riduzione della pena confermando nel resto la condanna dell’imputato alla pena di giustizia per ricettazione e fu aggravato di biciclette.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato formulando un unico motivo con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità del motivazione che ha omesso qualsivoglia argomentazione in ordine al denegato beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
Con memorie inviate per PEC tanto il AVV_NOTAIO quanto il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO del Foro di Milano hann chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso non può trovare accoglimento per carenza di interesse dell’imputato.
Infatti, sebbene la sentenza impugnata non si sia pronunciata sul punto specifico del richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la assoluta genericità domanda, per come formulata in atto di appello, risulta preclusiva.
Nell’impugnazione di merito il difensore aveva in effetti menzioNOME il tema, limitan peraltro a chiedere l’applicazione del beneficio, senza addurre tuttavia alcun profi meritevolezza e limitandosi ad osservare che il giudice di primo grado su analoga richies formulata al momento di rassegnare le conclusioni non si fosse pronunciato.
Su tali premesse circostanziali, la Corte osserva, seguendo un risalente orientamento, ch l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilev in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 36.111, PG in proc. P) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per care d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbi preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esit favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetii).
E, come sopra accenNOME, la manifesta infondatezza del motivo d’appello deriva dalla circostanza che non viene indicata alcuna ragione a giustificazione della richiesta.
Alla luce di tali considerazioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso a cui conseg sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023
Il Consigliere retore
Il Presid
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