Inammissibilità del ricorso: quando le argomentazioni non sono sufficienti
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è un esito processuale che sottolinea l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive di quanto già discusso nei precedenti gradi di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a causa della genericità delle sue argomentazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto aggravato, emessa dal Tribunale di Salerno e successivamente confermata dalla Corte di Appello della stessa città. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito sia sulla qualificazione del fatto come ‘tentativo’ (e non come ‘desistenza volontaria’) sia sulla sua responsabilità penale.
La questione dell’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La ragione fondamentale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano ‘scanditi da necessaria analisi critica’ delle argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, le doglianze presentate si limitavano a riproporre le stesse tesi già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza aggiungere elementi di critica specifici e puntuali contro la logica della decisione di secondo grado.
Il principio consolidato della giurisprudenza
La Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite (n. 8825/2016). Sebbene nata per i motivi d’appello, il suo principio è stato esteso anche al ricorso per cassazione: l’impugnazione deve contenere una critica argomentata alla decisione che si contesta, non potendo risolversi in una semplice riproduzione dei motivi già presentati. Un ricorso che reitera argomenti già vagliati, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza di secondo grado, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura del ricorso presentato. I giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni difensive fossero ‘reiterative di temi già ampiamente esaminati dai giudici del gravame’. La difesa non aveva contestato in modo specifico e analitico il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello nel confermare la responsabilità penale per tentato furto e nel negare la sussistenza della desistenza volontaria. Mancava, in sostanza, quel confronto critico con la sentenza impugnata che è il cuore di un valido atto di impugnazione. Di fronte a tale carenza, la Corte ha concluso per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi, che portano all’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità comporta, come previsto dall’art. 616 c.p.p., conseguenze economiche significative per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per gli operatori del diritto: un’impugnazione, per essere efficace, non può essere un mero atto formale di dissenso, ma deve costituire un dialogo critico e argomentato con la decisione precedente, evidenziandone vizi logici o errori di diritto in modo puntuale e specifico. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere l’inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e ripetitivi di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Mancava una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, non è possibile riproporre pedissequamente gli stessi argomenti. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione che si contesta, non una mera riproduzione di tesi già valutate, altrimenti si incorre nell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (in Salerno, 1/8/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando reiterative di temi già ampiamente esaminati dai giudici del gravame in punto di conferma del giudizio di responsabilità penale per il delitto di furto tentato e del mancato riconoscimento della desistenza volontaria;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME