Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello Viene Respinto
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’accesso ai gradi di giudizio superiori non è automatico. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, un concetto cruciale che sancisce quando un’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito. Questo caso, riguardante una condanna per furto aggravato, illustra perfettamente i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere considerato valido.
I Fatti del Caso: la Condanna per Furto Aggravato
La vicenda processuale ha origine con una condanna per il reato di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale. La Corte d’Appello, in un secondo momento, confermava la decisione di primo grado. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado: l’errata quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’inammissibilità del ricorso e le ragioni della Cassazione
La Corte Suprema, tuttavia, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni di questa decisione si basano su principi consolidati della procedura penale che meritano un’analisi approfondita.
Motivi Generici e Reiterativi
Il primo punto cardine della decisione è la natura dei motivi presentati. La Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non erano specifiche, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non instauràva un vero dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si limitava a una sterile ripetizione. Secondo l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, la mancanza di specificità dei motivi è una causa diretta di inammissibilità. Non basta dissentire; è necessario indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi di motivazione che avrebbero inficiato la decisione precedente.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Un altro aspetto fondamentale riguarda la critica alla quantificazione della pena. La Cassazione ribadisce un principio fermo: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo). Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro scelta, facendo riferimento a elementi specifici emersi nel processo. Pertanto, un ricorso che si limita a chiedere un trattamento sanzionatorio più mite, senza evidenziare una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto al proprio onere argomentativo, fornendo una motivazione congrua e logica per confermare la pena base e per negare le attenuanti generiche. Il ricorrente, dal canto suo, non ha saputo indicare elementi favorevoli che fossero stati dedotti e irragionevolmente trascurati dai giudici di merito. La decisione evidenzia che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione appellata e quelle poste a fondamento del ricorso ha quindi determinato l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente lamentare un presunto errore, ma è necessario strutturare un’impugnazione precisa, specifica e pertinente. L’inammissibilità del ricorso non è solo un filtro processuale, ma una garanzia di efficienza del sistema giudiziario, che impedisce la presentazione di appelli pretestuosi o infondati. Per il ricorrente, la conseguenza è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantificazione della pena decisa da un giudice?
La contestazione della quantificazione della pena in Cassazione è possibile solo se si dimostra una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice. La scelta della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere riesaminata se adeguatamente motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14176 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Roma in data 16 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di furto aggravato di cui all’art.624 bis cod. pen. così riqualificata la originaria imputazione di cui all’art. 628 cod. pen.;
-Ritenuto che il primo e unico motivo di,ricorso con cui il ricorrente denuncia pràtd; violazione di legge e vizio di motivazione l’errata quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche è:
generico e reiterativo in quanto ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 cornma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; né il ricorrente ha indicato elementi favorevoli ad un più mite trattamento sanzionatorio dedotti e trascurati dalla sentenza impugnata;
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. 9. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere esten re COGNOME
Il Presidente