Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è un esito purtroppo comune quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la mera riproposizione di questioni già decise portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi chiave.
Il Contesto del Caso: Vizio di Mente e la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il punto centrale della difesa verteva sul riconoscimento di un vizio totale di mente, condizione che, se accertata, avrebbe escluso la sua imputabilità. Tuttavia, la Corte d’Appello, dopo un’attenta valutazione delle risultanze processuali, incluse le perizie difensive, aveva concluso per la sussistenza di un mero vizio parziale di mente, che attenua la responsabilità penale ma non la elimina.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, insistendo sulla tesi del vizio totale di mente. La Suprema Corte, però, ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Il primo profilo critico evidenziato dai giudici di legittimità è la genericità delle doglianze. Il ricorrente, infatti, non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate e respinte nel grado precedente. Questo approccio non è consentito in Cassazione, dove è necessario un confronto effettivo e critico con le ragioni esposte dal giudice del merito. Ripetere le proprie tesi senza smontare quelle della sentenza impugnata rende il motivo d’appello vago e, quindi, inammissibile.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo punto fondamentale riguarda la funzione della Corte di Cassazione. Essa è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove (come le perizie). Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e coerente la sua decisione sul vizio di mente, basandosi sugli atti del processo, ogni tentativo di ottenere una nuova valutazione fattuale in Cassazione è destinato a fallire.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 44882/2014): la riproposizione delle medesime questioni, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile. Le doglianze, così prospettate, denunciano solo apparentemente un errore logico o giuridico, ma in realtà mirano a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È indispensabile articolare motivi specifici che evidenzino vizi di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione, confrontandosi punto per punto con le argomentazioni del giudice precedente. Evitare la genericità e la semplice ripetizione di tesi già respinte è il presupposto essenziale per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte e avere una reale possibilità di veder discusso il proprio caso nel merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni e argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza evidenziare un preciso errore di diritto o un vizio logico.
Qual è la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come una perizia?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Le valutazioni di merito, se adeguatamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispett alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla insussistenza del vizio totale di mente, con argomenti coerenti alle risultanze in atti e sulla delle stesse perizie difensive che attestavano il solo vizio parziale di mente ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile i sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di m adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consig r estensore
Il Presi( nte