Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35583  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, ha confermato la decisione Tribunale di Roma del 19 dicembre 2023, che aveva dichiarato NOME e NOME colpevoli del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen., co specifica e infraquinquennale, condannando ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione ed di multa.
 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, a mezzo del dife di fiducia, deducendo nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’art. e carenza di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e al quantificazione della pena.
 Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il motivo dedotto risulta generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impu scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decision affermato dalle Sezioni Unite, l’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue alla fo di motivi generici, che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della de impugnata, risultando privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifica e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (Sez. U, 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono anche al ricorso per cassazione).
La Corte d’Appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza della r valorizzando i precedenti penali specifici del ricorrente per reati contro il patrimonio, alla determinazione della pena, ritenuta congrua alla luce dei parametri di cui all’art. 1 con particolare riferimento alla personalità dei rei e alla gravità del fatto (sottrazione contenente i documenti di identità della vittima).
Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che, nel caso in cui venga irrogata u di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale so gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 2 caso di specie, la pena irrogata risulta ampiamente inferiore al medio edittale, r motivazione resa immune da censure.
Il ricorrente si limita a reiterare le genericamente doglianze già proposte in appello con congrua motivazione, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza
sollecitando così una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio preclusa i legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025