Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ACIREALE il 21/01/1982 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio sul punto e inammissibilità nel resto;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 21 Marzo 2023 dal giudice per l’udienza preliminare di Termini Imerese con cui l’imputato NOME COGNOME era stato condannato per una rapina ai danni del gestore di un distributore, per le lesioni in tale occasione provocate alla vittima, per due ricettazioni di targhe di vetture oggetto di furto, per detenzione di attrezzi atti allo scasso e per quattro episodi di furto aggravato.
Con ricorso in Cassazione la difesa dell’imputato, rinunciando a formulare questione attinenti alla affermazione di responsabilità penale in relazione ad alcuno dei reati, deduce i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 606 lett. b) ed cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione di legge nonché vi motivazionale in relazione all’art. 628 comma 3, n. 3-bis cod. pen. in relazione agli artt. 628 primo comma e 624-bis cod. pen., lamenta l’applicazione, da parte d primo giudice e la conferma, da parte della corte d’appello, della circost aggravante della commissione della rapina in privata dimora della vittim dovendosi escludere tale qualifica in relazione al distributore di carburante.
Si evidenzia che la valutazione effettuata dal giudice d’appello, in replic quarto motivo di gravame, si fonda su una giurisprudenza obsoleta che non considera l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite n.31345 del 23/03/2017 COGNOME Rv. 270076-01 il quale, con orientamento restrittivo, ha circoscrit l’applicazione dell’aggravante a luoghi in cui la privacy si esprima in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, in maniera stabile e senza possibilità di a ad opera di terzi senza il consenso del titolare. Si tratta di caratteristi all’evidenza, il distributore di carburante ed i locali di servizio dello ste possiedono.
2.2 Anche il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione all’art.529 cod. proc. pen., nonché vizio motivazion (art.606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.).
In relazione all’episodio contestato in uno dei capi di imputazione (il n.12 ribadisce il motivo di gravame già formulato con l’atto d’appello e disatteso d Corte palermitana. Si deduce la mancanza di querela in relazione al furt aggravato ai danni della società RAGIONE_SOCIALE giacché il verbale del 28 dice 2021 di denuncia orale resa dall’amministratore della società (NOME COGNOME non manifesta alcuna volontà di querelare.
2.3 Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della legge penal in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale (art. 606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) per il dinie attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio.
In relazione al primo aspetto, attinente alle invocate circostanze, si deduc mancata considerazione della confessione resa dall’imputato all’udienza 21 marzo 2023.
2.4 II quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione della legge penal in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all’art. 628 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale (art.606 lett. b, c ed e proc. pen.) in tema di trattamento sanzionatorio e degli aumentíVa -pplicati.
Oltre a lamentare l’eccessività tanto in relazione alla pena base che aumenti per i reati satellite, la difesa deduce l’erroneità del calcolo della p la rapina aggravata, che ha conteggiato, ai fini dell’applicazione della fo
edittale prevista dal comma 4 dell’art.628 cod. pen., due delle circostanze prev dal numero 3 del comma precedente, con duplicazione sanzionatoria.
Con memoria inviata per mail, il difensore dell’imputato ha chiest l’accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento della sentenza d appello, richiamandosi, in subordine, alle conclusioni formulate dal Procurato generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo, inammissibile fin dal grado di appello per genericità, dichiarato tale in questa sede, a dispetto della risposta nel merito fornita Corte d’appello.
Infatti, in relazione alla rapina, l’aggravante indicata in imputazione (art. comma 3, n. 3-bis, cod. pen.: “se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articol 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”) è in concreto contestata in relazione al secondo profilo (che indica il luogo atto ad ostacola difesa), non al primo (che evoca i luoghi dell’art.624-bis cod. pen. – ‘privata dim o luoghi dove si svolgono atti della vita privata’). Si legge, infatti, nell’elen aggravanti posto alla fine dello specifico capo di imputazione (n.1): “- di commesso il fatto in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubbl e la privata difesa”.
A pg. 19 della sentenza di primo grado, il giudice dimostra di ave correttamente inteso i termini della contestazione, fornendo una motivazion diretta ad illustrare le ragioni per cui le condizioni di luogo e, soprattutto, di fossero tali da rendere più difficile la difesa del sito, isolato in ora notturna
L’atto di appello, tuttavia, è stato incentrato sulla prima parte aggravante, contestandosi che un distributore di carburante possa esser considerato un luogo ove si svolgono atti della vita privata.
Per tale ragione, il motivo d’appello, che non si confrontava con la motivazion della sentenza di primo grado (e nemmeno con l’imputazione, in verità) era inevitabilmente privo dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di richiesta. Ed è indubbio che un motivo che non si confronti minimamente con quanto statuito nella sentenza, al punto da fraintendere l’oggetto d contestazione, risulti aspecifico e solo apparente, in quanto omette di assolver tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013, COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
Ciò premesso, occorre ricordare in proposito un principio costantemente ribadito da questa Corte di legittimità: l’inammissibilità dell’atto di appel difetto di specificità del motivo può essere rilevata anche in Cassazione ai s dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG proc. P, Rv. 271193 – 01), non essendo ostativo a tale soluzione il fatto ch Corte d’appello abbia dato risposta al motivo inammissibile ab origine. Infatti, in tale caso, v’è carenza d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento del mot di ricorso per Cassazione non potrebbe comunque sortire esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265878 – 01 Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01).
1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato: a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’atto di denuncia in termini di querela, ad es determinante nel caso concreto nel senso di escludere la improcedibilità, è costituzione di parte civile della RAGIONE_SOCIALE (pg.100 della sentenza di grado) avvenuta in udienza preliminare il 13 dicembre 2022, all’indomani del mutamento del regime di perseguibilità del reato, così come contestato. Va applicato allora il principio enucleato (inter alla) da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 , NOME COGNOMERv. 277432 – 01, nel senso dell’equipollenza tra querela e costituzione di parte civile, in caso di passaggio dal regime ufficio quello ad iniziativa di parte.
1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che la motivazione sulla applicazione delle circostanze, come ogni aspetto attinente al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione de misura della pena, alla comparazione delle circostanze, recidiva inclusa, d riconoscimento della continuazione tra reati al riconoscimento di eventua benefici, costituisce dominio riservato al giudice di merito, la cui motivazione punto è insindacabile, quando venga espressa senza contraddizioni e manifeste illogicità.
Nel caso specifico, il giudice d’appello ha argomentato il rigetto del motivo base alla assenza di elementi favorevoli di valutazione, in linea quindi l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale il mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 mag 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effe della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il
stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Stara Rv. 270986), nel caso di specie peraltro non sussistente.
1.4 Infine, il quarto ed ultimo motivo è carente di interesse e comunque non consentito.
Sotto quest’ultimo aspetto, il motivo non risulta formulato in atto di appel circostanza da cui discende l’interruzione della catena devolutiva, in spre dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Trova applicazione allora la reg ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possi dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grad con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 de 04/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631).
Inoltre, come detto, v’è carenza di interesse, poiché già in primo grado è st riconosciuta la sussistenza, in relazione al reato di rapina, di quattro circo aggravanti tra quelle previste dall’art. 628, comma 3, cod. pen., collocate numeri 1, 2 e 3-bis della disposizione, con la conseguenza che, anche ad accettar il ragionamento difensivo, permane comunque una pluralità di aggravanti che comportano l’applicazione dell’aumento previsto dal comma 4 della norma incriminatrice.
Per le ragioni suddette, il ricorso va dichiarato inammissibi All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento i favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024
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