Inammissibilità del ricorso: il rigore della Cassazione sui motivi generici
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un filtro fondamentale nel giudizio di legittimità, volto a garantire che la Suprema Corte si pronunci solo su questioni giuridiche concrete e ben articolate. Non è sufficiente, infatti, manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione di secondo grado; occorre che l’impugnazione contenga una critica puntuale e specifica.
Il caso analizzato
Un imputato ha proposto ricorso contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, lamentando una presunta carenza di motivazione in merito alla valutazione delle prove e alla dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione non entrava nel dettaglio delle ragioni per cui la decisione precedente sarebbe stata errata, limitandosi a richiamare astrattamente i vizi previsti dal codice di procedura penale.
Perché scatta l’inammissibilità del ricorso per genericità
La giurisprudenza consolidata stabilisce che il ricorso è inammissibile quando i motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica. In altri termini, se il difensore si limita a evocare un vizio senza spiegare come e perché tale vizio si sia concretizzato nel caso specifico, la Corte non può procedere all’esame del merito.
Le conseguenze procedurali ed economiche
Quando viene dichiarata l’inammissibilità, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Oltre a ciò, il sistema sanziona l’abuso del diritto di impugnazione o la negligenza nella redazione dell’atto: il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, quasi sempre, al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha osservato che il motivo di ricorso era meramente evocativo del vizio enunciato. La mancanza di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata rende l’atto nullo sotto il profilo funzionale. Per essere ammissibile, un motivo deve correlarsi strettamente alle argomentazioni della sentenza di appello, confutandole logicamente e giuridicamente. La semplice riproposizione di questioni già risolte o la denuncia astratta di vizi motivazionali non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall’ordinamento.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti, ma un controllo di stretta legalità. La precisione nella redazione dei motivi è un onere imprescindibile per la parte ricorrente. La sanzione pecuniaria inflitta serve a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o redatti in modo superficiale, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario senza offrire reali spunti di riflessione giuridica.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non indica specificamente i punti della sentenza contestati e non fornisce argomentazioni logiche o giuridiche per confutare la decisione del giudice di appello.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può variare da mille a tremila euro o più.
È possibile contestare nuovamente i fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità della decisione, ovvero della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove o i fatti già accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45031 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità ed alla valutazione delle prove è generico poiché privo di una effettiva censu nei confronti della decisione essendo meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli ste non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a veri (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.