Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso è un tema centrale nel diritto processuale penale, poiché definisce il confine tra un’impugnazione valida e un tentativo sterile di revisione del processo. La recente ordinanza della Corte di Cassazione sottolinea come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso porti inevitabilmente al rigetto della domanda, con conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente.
Analisi dei fatti e del contesto processuale
Il caso trae origine da una condanna per i reati di minaccia aggravata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. In sede di appello, la pena era stata rideterminata in dieci mesi di reclusione, confermando però l’impianto accusatorio principale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando una presunta violazione di legge nella valutazione del quadro probatorio. Tuttavia, la difesa ha presentato un motivo unico che è apparso fin da subito privo della necessaria precisione tecnica richiesta dal codice di procedura penale.
La questione della specificità dei motivi
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non indicava chiaramente gli elementi alla base della censura. In particolare, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esposte e respinte nel grado precedente, senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in una critica apparente, che non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione.
Inammissibilità del ricorso per indeterminatezza
L’ordinanza mette in luce come l’art. 581 c.p.p. imponga requisiti rigorosi per la presentazione dei motivi. Se il ricorrente non individua i rilievi specifici e non esercita una critica argomentata, il giudice non può esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta logicamente corretta, seppur sintetica, rendendo il ricorso del tutto indeducibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla natura del ricorso per Cassazione, che non può essere una semplice terza istanza di merito. I giudici hanno rilevato che il motivo unico era generico per indeterminatezza, poiché ometteva di indicare gli elementi probatori asseritamente travisati o mal valutati. La reiterazione pedissequa dei motivi d’appello, senza una confutazione puntuale della sentenza di secondo grado, rende l’impugnazione non specifica. Inoltre, la Corte ha rilevato l’intempestività della memoria depositata dalla parte civile, che non è stata quindi presa in considerazione ai fini della decisione sulle spese di rappresentanza.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sanciscono l’inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario. Questa decisione ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali, evitando ricorsi meramente dilatori o privi di un reale confronto critico con le decisioni dei giudici di merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile se non indica con precisione i punti della sentenza contestati e le ragioni specifiche per cui si ritiene che il giudice abbia errato.
Cosa accade se si ripetono in Cassazione gli stessi motivi dell’Appello?
Se i motivi sono una semplice copia di quelli già discussi e respinti, senza una critica alla nuova sentenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del processo, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra 1.000 e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47063 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022. della COR LE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo per i delitti minaccia aggravata, mentre ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando assorbito il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici nel reato di f materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, escludendo l’aggravante di cui all’a 476, comma 2, cod. pen. e rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione.
Dato atto della memoria dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, depositata informaticamente il 24 ottobre 2023, quindi oltre il termine di quindici giorni liberi ant alla data di udienza;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione alla valutazione del quadro probatorio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, ancorché sintetica, non indica chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il propr sindacato ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e sufficientemente disattesi dalla corte di me dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che l’esito odierno non impone di condannare il ricorrente alla rifusione dell spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che ha depositato una memoria non valutabile siccome intempestiva.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.