Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50952 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50952 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, punto di elemento soggettivo che di applicazione della causa di non punibilità 131-bi cod. pen., essi si risolvono in affermazioni di tipo generale e prive di qualsiasi riferime percorso logico della pronuncia impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.