Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, una decisione che sancisce la fine del percorso processuale per l’imputato. Quando i motivi di appello sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti, la Suprema Corte non entra nel merito della questione, confermando di fatto la condanna precedente. Analizziamo questa pronuncia per comprendere i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per i reati di violenza privata su cose (art. 392 c.p.) e furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Con il primo, contestava l’attendibilità della persona offesa, mentre con il secondo lamentava una violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata motivata dalla “evidente inammissibilità dell’impugnazione”, che denota un profilo di colpa da parte del ricorrente nel proporre un gravame privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi presentati dalla difesa, evidenziandone la palese infondatezza sotto il profilo procedurale.
Il primo motivo, relativo alla credibilità della vittima, è stato giudicato “privo di specificità”. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente si era limitato a reiterare le stesse obiezioni già sollevate in appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati, ma deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo è stato rigettato. Secondo i giudici, le censure mosse non costituivano una vera critica di legittimità (cioè sulla corretta applicazione della legge), ma si traducevano in una richiesta di ricostruire i fatti in modo alternativo e di rivalutare le prove. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, che non è un “terzo grado di giudizio” dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il ricorrente, inoltre, non ha denunciato un “travisamento della prova”, unico vizio che avrebbe potuto, a certe condizioni, aprire uno spiraglio per un riesame fattuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo una questione formale, ma ha conseguenze pratiche pesanti: la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione economica per aver intrapreso un’azione legale palesemente infondata. Per i professionisti del diritto, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e focalizzati sui vizi di legittimità, evitando di trasformare l’impugnazione in un sterile tentativo di ottenere una terza valutazione del merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte in appello senza criticare la motivazione della sentenza, e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo non contiene una critica concreta e mirata contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre doglianze già esaminate e respinte, senza confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice per rigettarle.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
La sentenza di condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso evidentemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6718 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/07/1975
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. cod. pen. (capo 1. della rubrica) e 61, n. 2 e 624-bis cod. pen. (capo 2.), con le conseguent statuizioni in favore della parte civile;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denuncia il vizio di motivazio in ordine all’attendibilità della persona offesa – è privo di specificità in quanto non cont un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a reiterare, con assunti versati in fatto, le doglianze prospettate con l’atto di app senza confrontarsi con la motivazione della decisione che ha dato conto diffusamente delle ragioni per cui è stato disatteso anche in parte qua il gravame (cfr. spec. p. 3 ss.);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato pe reati lui ascritti – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare un’altern ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), affidandosi poi ad assedi del tutto generici a proposito della qualificazione giuridica dei f ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.