Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48400 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48400 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimen dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano ded generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, pertanto, non si con al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.