Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce i motivi generici
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito frequente quando le difese non si confrontano direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione sottolinea come la genericità dei motivi porti inevitabilmente al rigetto dell’impugnazione e a sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
Analisi dei fatti e del contendere
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per reati penali. La difesa ha articolato l’impugnazione su due punti principali: l’eccessiva severità della pena inflitta e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la congruità della sanzione rispetto alla gravità dei fatti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha esaminato il ricorso dichiarandolo integralmente inammissibile. La Corte ha evidenziato che le censure relative all’entità della pena erano manifestamente infondate e proposte in modo vago. Per quanto riguarda la sospensione condizionale, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente non ha contestato in modo specifico il giudizio di prognosi negativa espresso nella sentenza di secondo grado.
Implicazioni dell’inammissibilità del ricorso
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta oneri economici significativi. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla carenza di specificità dei motivi di ricorso. Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è stato giudicato generico poiché non indicava quali criteri dell’art. 133 c.p. fossero stati violati o mal applicati. Il secondo motivo è stato respinto perché la difesa ha ignorato la motivazione della Corte d’Appello circa la pericolosità sociale del soggetto. Quando il giudice di merito formula una prognosi negativa basata su elementi concreti, il ricorso in Cassazione deve smontare tali elementi punto per punto, pena l’irrilevanza delle doglianze.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso deriva dalla mancata correlazione tra le critiche difensive e le ragioni della decisione impugnata. Per evitare il rigetto, è necessario che l’atto di impugnazione sia altamente specifico e mirato a scardinare i passaggi logico-giuridici della sentenza di appello. La decisione ribadisce che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla correttezza del ragionamento del giudice, che non può essere attivato con contestazioni astratte o ripetitive.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, manifestamente infondati o se non contestano specificamente i passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Perché la sospensione condizionale può essere negata?
Viene negata se il giudice ritiene, attraverso una prognosi negativa, che il colpevole possa commettere altri reati in futuro basandosi sui suoi precedenti o sulle modalità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7323 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7323 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ip
OSSERVA
Ritenuto che le censure mosse con il primo motivo di ricorso in ordine alla eccessività della pena sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto alle ragioni della sentenza r con le quali non si confronta (v. pg. 2);
Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena del pari non si confronta con lo specifico giudizio di prognosi negativa formulato dal decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026