Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità delle argomentazioni porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da appelli privi di un reale fondamento critico. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni dietro la decisione dei giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una ricorrente, imputata per un reato tributario previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, che ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo appello per l’aspecificità delle censure. La difesa lamentava un difetto di motivazione da parte della Corte territoriale nella valutazione dell’atto di appello. La questione centrale ruotava attorno alla riconducibilità di alcune somme, accreditate sul conto della ricorrente, a un’attività lavorativa e al suo ruolo di amministratrice di fatto di una società, come stabilito dal giudice di primo grado.
La Valutazione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non solo inammissibile, ma anche manifestamente infondato. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva evidenziato come l’atto di appello originario non avesse mosso critiche specifiche e adeguate alla sentenza di primo grado. La difesa si era limitata a formulare affermazioni generiche, senza confrontarsi punto per punto con il percorso logico-argomentativo del primo giudice. Tale approccio rende l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, porta a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata. Non è sufficiente, come nel caso di specie, limitarsi a sostenere che i bonifici ricevuti fossero privi di una causale specifica. Questa argomentazione è stata giudicata inidonea a confutare la ricostruzione del primo giudice, che aveva solidamente ancorato la responsabilità penale dell’imputata a elementi concreti legati alla sua attività lavorativa e al suo ruolo societario.
Inoltre, la Corte ha confermato anche la decisione di non concedere le attenuanti generiche. La mera incensuratezza della ricorrente, ovvero l’assenza di precedenti penali, non è stata ritenuta un elemento sufficiente, da solo, a giustificare una riduzione della pena, specialmente in assenza di altri elementi positivi da valutare.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere uno strumento di critica ragionata e specifica, non un mero lamento generico. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona la proposizione di ricorsi che, per la loro manifesta infondatezza, non avrebbero dovuto essere presentati, denotando una colpa da parte del proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Non contestavano in modo puntuale e argomentato la ricostruzione dei fatti e le motivazioni della sentenza del giudice di primo grado, limitandosi a osservazioni superficiali.
Qual era l’argomento principale della ricorrente e perché non è stato accolto?
L’argomento principale era che i bonifici ricevuti sul suo conto corrente erano privi di una causale esplicita. Questo argomento è stato respinto perché considerato troppo generico e insufficiente per smontare la tesi accusatoria, la quale collegava quelle somme al suo ruolo di amministratrice di fatto e alla sua attività lavorativa.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, poiché la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44734 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSTA VOLPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME — imputata del reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 – deduce il difetto di motivazione in ordi all’erronea valutazione dell’atto di appello, ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale per aspecificità RAGIONE_SOCIALE censure;
ritenuto che la doglianza sia inammissibile e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d’Appello esaustivamente evidenziato, quanto all’affermazione di responsabilità, che la ricostruzione del primo giudice imperniata sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme accreditate alla COGNOME ad attività lavorativa e al ruolo di amministratrice di fatto della società – era rimasta priva d adeguata e specifica confutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in relazione al compendio motivazionale del primo giudice, riassunto a pag. 3 seg.). Tale assunto è stato contrastato in questa sede con affermazioni del tutto generiche, inidonee a far ritenere che l’appello si fosse adeguatamente confrontato con il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice: non potendosi evidentemente conferirsi particolare rilievo, ai fini che qui specificamente rilevano ed in assenza di ulteriori elementi, al fatto che i bonifici fossero privi di causa (cfr. pag. 2 dell’atto di appello);
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all’ulteriore profilo, avendo la Corte d’Appello escluso l’ammissibilità del motivo concernente la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche fondato sul solo richiamo alla incensuratezza della ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
P.Q.INI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
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Il Presidente