Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Generici Portano alla Sconfitta
Nel processo penale, la precisione è fondamentale. Ogni atto, specialmente un ricorso, deve essere formulato con cura, affrontando punto per punto le decisioni del giudice precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: la genericità dei motivi conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso. Questo principio garantisce che il dibattito processuale sia costruttivo e focalizzato, evitando perdite di tempo e risorse. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un ricorso non specifico è destinato a fallire.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Specificità
Un imputato, dopo essere stato giudicato dalla Corte d’Appello di Roma, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del suo ricorso contestavano vari aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui la valutazione della sua responsabilità, la tempestività della querela presentata nei suoi confronti e la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, il ricorso non presentava nuovi argomenti o critiche mirate alla sentenza d’appello. Si limitava, invece, a riproporre le stesse identiche ragioni che erano già state esaminate e respinte, con argomentazioni puntuali, dal giudice del gravame. In pratica, l’atto ignorava completamente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, mancando di quel necessario confronto critico che è l’essenza stessa di un’impugnazione.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio consolidato e codificato: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un ricorso è generico, non adempie alla sua funzione e viene respinto in via preliminare.
La Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte è la totale mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e le motivazioni della sentenza impugnata. Il giudice del ricorso non può semplicemente ignorare ciò che ha scritto il giudice precedente. Deve, al contrario, analizzare quelle motivazioni e spiegare perché, a suo avviso, sono errate.
La Corte ha ribadito che la genericità non è solo una questione di indeterminatezza, ma anche di assenza di un dialogo critico con la decisione contestata. Riproporre le stesse argomentazioni già disattese, senza smontare il ragionamento del giudice che le ha respinte, trasforma l’impugnazione in un atto sterile, che cade nel vizio di genericità sanzionato dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso censuravano la decisione della Corte d’Appello in modo del tutto generico. Essi si basavano su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame con puntuali argomentazioni. La Corte ha sottolineato che la mancanza di specificità di un motivo deve essere valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Un’impugnazione non può ignorare le argomentazioni del giudice che si contesta, altrimenti incorre nel vizio di genericità. Questo vizio, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., conduce direttamente all’inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: non basta avere delle ragioni, bisogna saperle articolare in modo specifico e pertinente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso non è un semplice atto di dissenso, ma un’analisi critica e argomentata che deve confrontarsi seriamente con la decisione che intende contestare, pena la sua irricevibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici, limitandosi a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘genericità’ dei motivi di ricorso?
Per genericità non si intende solo la vaghezza o l’indeterminatezza dei motivi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle della decisione che si sta impugnando. In pratica, il ricorso non può ignorare il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso che censurano la motivazione in punto di responsabilità, di tempestività della querela e di non applicazione dell’art. 13 cod. pen. siano del tutto generici perché fondati su argomenti che ripropongono stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame con puntua argomentazioni;
osservato che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per l mancanza di correlazione tra le ragioni dalla decisione impugnata e quelle poste fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le argomentazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di genericità c conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inammissibilità della impugnazione (per tutte v. Sez. 6, n. 17372 del 08/04/202 Cipolletta, Rv. 281112);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/06/2024.