Inammissibilità del ricorso: quando l’appello è solo una perdita di tempo?
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una seconda opportunità per ridiscutere i fatti. L’accesso a questa corte è strettamente limitato a questioni di legittimità, ovvero alla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato a causa della genericità e della natura prettamente fattuale dei suoi motivi. Analizziamo insieme la decisione per capire i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo criticava la determinazione della pena, sostenendo una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla concessione delle attenuanti. Il secondo motivo, invece, contestava il diniego della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello insufficiente.
Analisi dei Motivi di Ricorso della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti senza nemmeno entrare nel merito della questione. Vediamo perché.
Il Primo Motivo: un Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
Secondo i giudici, il primo motivo non presentava censure di legittimità valide. Invece di evidenziare un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, il ricorrente si limitava a proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto, sperando in un apprezzamento più favorevole. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare la correttezza giuridica del percorso motivazionale seguito.
Il Secondo Motivo: l’eccessiva Genericità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, questa volta per la sua estrema genericità. L’imputato si era lamentato del diniego della pena sostitutiva, affermando che la motivazione della Corte territoriale non fosse adeguata. Quest’ultima aveva basato la sua decisione su una prognosi sfavorevole, legata alla “personalità negativa” dell’imputato. Il ricorso, tuttavia, non specificava in che modo tale motivazione fosse carente o illogica, limitandosi a un’affermazione generica che non permetteva di escludere l’imputato dalla platea dei beneficiari della misura.
Le Motivazioni: la Funzione della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. Proporre argomenti che richiedono una nuova analisi dei fatti o che sono formulati in modo vago e generico porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo non solo è un esito sfavorevole per il ricorrente, ma comporta anche delle conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha sottolineato come la presentazione di un’impugnazione evidentemente inammissibile configuri un profilo di colpa, giustificando la condanna non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni: un Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve come importante monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento serio e tecnico, non un’ulteriore istanza per tentare la sorte. I motivi devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. La genericità e la richiesta di una nuova valutazione del merito non solo non porteranno a un esito positivo, ma esporranno il ricorrente a sanzioni economiche significative. La decisione riafferma l’importanza di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nell’esercizio del diritto di impugnazione, preservando la funzione nomofilattica della Suprema Corte e scoraggiando ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contestavano errori di diritto. Il primo motivo chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, mentre il secondo era troppo vago e non specificava le presunte carenze della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa evidente del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare la determinazione della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si evidenzia una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito. Non è possibile, invece, chiedere alla Cassazione di riconsiderare autonomamente gli elementi di fatto per ottenere una pena più mite, poiché questa attività rientra nella competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31304 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. peri
considerato che:
il primo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della legge penale e il viz di motivazione in ordine alla determinazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. – non contiene compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato ma adduce elementi di fatto, perorandone irritualmente in questa sede un favorevole apprezzamento Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo – che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta applicazione di una pena sostitutiva – è del tutto generico poic ha inteso censurare la sentenza impugnata (che ha espresso una prognosi sfavorevole rispetto all’adempimento da parte dell’imputata delle prescrizioni da imporgli, alla luce della sua negativ personalità) unicamente adducendo, senza alcuna specificazione, che la motivazione spesa dalla Corte territoriale non consentirebbe di escludere il COGNOME dalla platea dei soggetti cui può irroga una pena sostitutiva;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.