Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche per travisamento delle prove e violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 27 Cost., in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione d quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque privi del requisito richiesto, a pena di inammissibilità d ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, nel caso di specie, a fronte delle congrue e non illogiche argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta integrazione del reato de quo da parte del prevenuto (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), la suddetta censura risulta anche manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione dell’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione offerta sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 8-9 della impugnata sentenza) esente dai vizi contestati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare sentenza citata dalla stessa Corte territoriale: Sez. 2 – n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 – 01), essendo stato anche escluso, sulla base di congrue e non illogiche ragioni, come non possa qualificarsi come irrisorio il pregiudizio economico arrecato dalla condotta criminosa in esame;
ritenuto, inoltre, che anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 sentenza impugnata) posto a base del rigetto della richiesta del beneficio invocato argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito e dunque estraneo al sindacato di questa Corte, se – come nel caso di
specie – non scade nell’illogicità e non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato, esaminando, invece, l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.