Inammissibilità del ricorso: quando la critica è solo apparente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questa decisione offre spunti preziosi sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sui limiti del sindacato di legittimità.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale, relativo all’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa ha sollevato tre motivi principali:
1. Difetto di motivazione e travisamento della prova: si contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo una violazione degli articoli 192 e 533 del codice di procedura penale.
2. Omessa applicazione di un’attenuante: si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
3. Diniego della pena sostitutiva: si criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere una pena sostitutiva a quella detentiva.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla manifesta infondatezza e genericità di tutti i motivi proposti.
La genericità del primo motivo di ricorso
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che le censure sollevate erano una mera reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello. La difesa non aveva operato un reale e critico confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado, che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto “congrue e non illogiche”. Di conseguenza, il motivo è stato considerato privo del requisito di specificità richiesto dall’art. 591 c.p.p., risultando in una critica solo apparente e non funzionale a contestare efficacemente la decisione.
Infondatezza degli altri motivi
Anche il secondo motivo, relativo all’attenuante, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, escludendo che il pregiudizio economico potesse essere considerato “irrisorio”.
Infine, riguardo al diniego della pena sostitutiva, la Cassazione ha sottolineato che la decisione dei giudici di merito si basava su una prognosi sfavorevole circa la futura condotta del reo. Questa valutazione, fondata su aspetti soggettivi della personalità dell’imputato e sull’incidenza dell’illecito sulla sua capacità a delinquere, costituisce un giudizio di merito che, se non illogico, è insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi di ricorso non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello. È necessario che l’atto di impugnazione contenga una critica argomentata e specifica delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. In mancanza di questo confronto, il ricorso diventa un mero esercizio formale e deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda le attenuanti e le pene sostitutive, la decisione evidenzia come la valutazione del giudice di merito abbia un peso preponderante. Se la motivazione è esente da vizi logici e si basa su un’analisi concreta della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato, essa non può essere messa in discussione dalla Corte di Cassazione. Il giudizio prognostico sulla futura recidiva, infatti, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la rigorosa interpretazione della Corte di Cassazione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che i motivi non siano una semplice ripetizione di doglianze precedenti, ma costituiscano una critica puntuale e specifica della decisione che si intende impugnare. La decisione sottolinea inoltre che le valutazioni di merito, come quelle sulla gravità del danno o sulla personalità dell’imputato, se adeguatamente motivate, non sono censurabili in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità dei motivi?
Quando i motivi si limitano a reiterare censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. In tal caso, il ricorso è considerato solo apparente.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento di un’attenuante?
Sì, ma solo se la motivazione della corte di merito è viziata da illogicità o contraddittorietà. Se i giudici di appello hanno fornito una motivazione congrua e non illogica per escludere l’attenuante (come nel caso di specie, dove il pregiudizio economico non è stato ritenuto irrisorio), la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
La decisione di negare una pena sostitutiva può essere rivista dalla Corte di Cassazione?
La valutazione sulla concessione di una pena sostitutiva si basa su un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati da parte dell’imputato. Questo è un giudizio tipicamente di merito. Pertanto, se non scade nell’illogicità e considera aspetti concreti della personalità dell’imputato, non può essere sindacato dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARSALA il 05/10/1963
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche per travisamento delle prove e violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 27 Cost., in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione d quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque privi del requisito richiesto, a pena di inammissibilità d ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, nel caso di specie, a fronte delle congrue e non illogiche argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta integrazione del reato de quo da parte del prevenuto (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), la suddetta censura risulta anche manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione dell’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione offerta sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 8-9 della impugnata sentenza) esente dai vizi contestati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare sentenza citata dalla stessa Corte territoriale: Sez. 2 – n. 34466 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 277028 – 01), essendo stato anche escluso, sulla base di congrue e non illogiche ragioni, come non possa qualificarsi come irrisorio il pregiudizio economico arrecato dalla condotta criminosa in esame;
ritenuto, inoltre, che anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 sentenza impugnata) posto a base del rigetto della richiesta del beneficio invocato argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito e dunque estraneo al sindacato di questa Corte, se – come nel caso di
specie – non scade nell’illogicità e non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato, esaminando, invece, l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.