Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 266 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazi di legge in ordine al ritenuta responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la della decisione che ha ritenuto inconferente l’allegazione della certificazione medica, no contrasto con le risultanze istruttorie ed in particolare con la parte della motivazione che valorizzato le dichiarazioni, di diverso tenore e comunque menzognere, di NOME COGNOME che nessun cenno aveva fatto alla necessità che il ricorrente si recasse presso una struttura sanita che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchit Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022