Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono estranei alla sentenza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli per chi intende impugnare una sentenza senza una solida base giuridica. Spesso, la difesa presenta motivi che risultano del tutto estranei al reale contenuto della decisione impugnata, portando a una rapida chiusura del procedimento con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il caso del bilanciamento inesistente
La vicenda analizzata riguarda un imputato che ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il fulcro della contestazione risiedeva nel presunto errore dei giudici di merito riguardo al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha fatto emergere una realtà processuale differente: le attenuanti generiche non erano mai state accordate nei gradi precedenti, rendendo la contestazione del tutto priva di oggetto.
Perché scatta l’inammissibilità del ricorso
L’inammissibilità del ricorso viene dichiarata quando le doglianze sollevate non hanno un nesso logico con la motivazione della sentenza. Nel caso di specie, i motivi sono stati definiti eccentrici. Questo termine indica che la difesa ha attaccato un aspetto della sentenza (il bilanciamento delle circostanze) che non esisteva, poiché i giudici di merito non avevano mai concesso le attenuanti necessarie per avviare tale bilanciamento. Inoltre, tali attenuanti non erano state nemmeno richieste durante il processo d’appello.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Il collegio ha osservato che il ricorrente non può lamentare la violazione di criteri di bilanciamento delle circostanze se, di fatto, non vi è stata alcuna concessione di attenuanti da contrapporre alle aggravanti. La mancanza di una richiesta specifica in appello preclude inoltre la possibilità di sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità. La natura eccentrica dei motivi rende il ricorso non solo infondato, ma tecnicamente inammissibile, impedendo alla Corte di entrare nel merito della vicenda penale.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e l’applicazione delle sanzioni previste dal codice di procedura penale. Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una misura volta a scoraggiare l’uso improprio del ricorso per cassazione quando questo è palesemente privo di fondamento o basato su motivi non pertinenti alla causa.
Cosa si intende per motivi eccentrici in un ricorso?
Si tratta di argomentazioni che non hanno alcuna attinenza con le motivazioni reali della sentenza impugnata o che contestano fatti mai avvenuti nel processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Si possono chiedere le attenuanti generiche per la prima volta in Cassazione?
No, le questioni non trattate nei gradi di merito o non proposte con i motivi di appello non possono essere introdotte nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 743 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi all’evidenza eccentrici ris tenore della decisione gravata, perchè contesta i! giudizio di equivalenza operato dai giudici del merito tra le generiche e la recidiva quando le due sentenza di merito non hanno mai accordato le prime ( neppure fatte oggetto di appello) né in conseguenza operato alcun bilanciamento;
Hevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. !Tiro( nen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes i)i -ocessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cod deciso il 4 novembre 2022.