Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA a Foggia
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Foggia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 25/2/2022
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da COGNOME NOME con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio e l’inammissibili ricorso di COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 25/2/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/10/2016, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine, il COGNOME, al di rapina di cui al capo a) ed il COGNOME alle rapine indicate ai capi a),c),d).
Con distinti ricorsi impugnano la sentenza i condannati deducendo:
2.1 COGNOME NOME: nullità della sentenza per violazione del diritto di fesa e p l’omessa citazione a giudizio dell’imputato.
Rileva il ricorrente che l’atto di appello fu predisposto dall’ AVV_NOTAIO suo difens fiducia per la fase dell’indagini preliminari e poi rinunciante, mentre il difensore d’ nomiNOME AVV_NOTAIO, non presentò l’impugnazione limitandosi a presenziare all’udienza, lamenta quindi COGNOME di essere stato rappresentato da un professionista no legittimato a farlo.
A ciò aggiunge che nonostante l’elezione di domicilio e lo stato di detenzione (per altra caus a decorrere dal 7/9/2020, egli non avrebbe ricevuto notifiche “degli atti giudiziari”, essen decreto di citazione in appello stato notificato all’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 1 1, c.p.p., ovvero 161, co. 4, c.p.p.
3.COGNOME NOME con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., illogicità e carenza di motivazione quanto alla man rideterminazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
3.1.Con il secondo motivo di duole della omessa, nonché apparente motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p.p. La Corte d’ap avrebbe recepito il giudizio del Tribunale in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto, s effettuare alcuna verifica circa l’attualità della pericolosità sociale, posto che i precedent dell’imputato, sono risalenti.
CONSIDERATO IN DIRTTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo del ricorso COGNOME è dedotto in carenza di interesse: no comprende quale sia il pregiudizio subito dal ricorrente il quale, invero, ha beneficiato giudizio di secondo grado grazie alla presentazione dell’atto di appello da parte dell’ COGNOME, in assenza di altra nomina fiduciaria ovvero della proposizione da parte del difenso di ufficio di altro e diverso atto impugNOMErio.
1.2. Quanto al secondo motivo, dalla disamina degli atti processuali cui la Corte di legitti ha accesso in ragione della natura della questione proposta, risulta che il decreto di citazi fu notificato all’imputato presso il difensore AVV_NOTAIO quale domiciliatario ai sensi de art. 161, co. 4, c.p.p., risultando impossibile la notifica all’imputato presso il domicili
né il fatto che l’AVV_NOTAIO non fosse più difensore dell’imputato vale ad escludere che notifica potesse essere effettuato presso il difensore quale domiciliatario ex lege, essendo pacifico in giurisprudenza che “E’ consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell’imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l’elezio di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse” (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018,Rv. 274824).
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati oltre che generici in quanto reiterativi di doglianze puntualmente disattese dalla Co di merito che, con motivazione corretta in diritto e aderente ai dati processuali, ha valoriz ai fini della valutazione circa la congruità della pena inflitta e il diniego delle at generiche, gli elementi indicati all’art. 133 c.p. senza che il ricorrente avesse intr elementi positivi per una più favorevole valutazione.
2.1. Allo stesso modo, con riferimento all’applicazione della misura di sicurezza il giudic appello ha confermato la decisione di primo grado circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della libertà vigilata, avendo accertato la pericolosità sociale del condanNOME stregua dei parametri di cui all’art. 133 c.p., considerando i reati commessi nella obiettività e formulando una prognosi criminale, E’ stato già affermato da questa Corte che giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) ch abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polival essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comport del principio del “ne bis in idem” (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).
2.2. Va altresì rimarcato, quanto alla asserita carenza di motivazione in relazione al requis dell’attualità della pericolosità che il provvedimento adottato è legittimo, avendo il giudice cognizione formulato una prognosi criminale del soggetto, valorizzando gli elementi indicat dall’art. 133 c.p., come prescritto dall’art. 203 c.p., tenendo conto non solo dei numer precedenti penali del COGNOME, ma anche degli ulteriori reati, commessi successivamente a quelli giudicati.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei rìcorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
p.q.m.
dìchiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12.12.2023
DEPOSITATO 0, 4 CAMELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
22 FEB, 2024