Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19670 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19670 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 11/04/2025 R.G.N. 5985/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 19/04/1995 PARTE CIVILE: COGNOME NOME avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1
bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/09/2024 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 22/11/2022, appellata dall’imputato NOME COGNOME ha revocato la liquidazione del danno disposta in favore della parte civile NOME COGNOME rimettendo le parti al giudice civile competente, con assegnazione di provvisionale; ha confermato la condanna per il reato di truffa aggravata, contestato al capo b) delle imputazioni.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Rinversi tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione, circa l’individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 124 cod. proc. pen., non risultando dagli atti processuali che la truffa sia proseguita fino ad aprile 2018; la violazione di legge (art. 124 cod. proc. pen.) per l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela per tutte le truffe non aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.; il vizio di motivazione in ordine all’affermata esistenza di detta aggravante con riferimento all’episodio del 4 gennaio 2018, relativo ad un pagamento in contanti mentre si era affermata la certezza della prova solo in relazione alla consegna di assegni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
In ordine alla eccepita intempestività della querela, la Corte di appello – contrariamente a quanto affermato in ricorso – non ha fatto riferimento al solo contenuto della querela sporta della persona offesa ma alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, evidenziando la protrazione dei rapporti con il Rinversi sino all’aprile 2018 e la rilevanza di tale episodio ai fini della consapevolezza dei raggiri posti in essere in danno della persona offesa.
Quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante entità, il giudice di secondo grado ha menzionato l’episodio relativo alla dazione della somma di euro 15.000 in data 4 gennaio 2018 in quanto sintomatico, nella progressione criminosa, di un danno grave per la vittima, in considerazione delle condizioni patrimoniali di quest’ultima, definite disperate per le motivazioni indicate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME