Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel processo penale, specialmente quando i motivi di impugnazione non rispettano i criteri di specificità richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la contestazione generica della responsabilità possa portare a gravi conseguenze economiche per il ricorrente.
Il caso e la contestazione della pena
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato. In quella sede, la difesa aveva scelto una strategia processuale mirata esclusivamente alla riduzione della sanzione, contestando con specificità solo la misura della pena comminata in primo grado. Tuttavia, nel successivo ricorso dinanzi alla Suprema Corte, la linea difensiva è mutata radicalmente, tentando di rimettere in discussione l’intero giudizio di responsabilità.
La divergenza tra i gradi di giudizio
Il nodo centrale della questione risiede nella coerenza tra i motivi d’appello e quelli presentati in Cassazione. Se in secondo grado si accetta implicitamente la colpevolezza, limitandosi a discutere il quantum della pena, non è possibile in sede di legittimità tornare a contestare l’accertamento del fatto attraverso deduzioni generiche. Questo comportamento processuale svuota di efficacia il ricorso, rendendolo un mero tentativo dilatorio.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la genericità delle doglianze impedisce l’esame nel merito dei motivi proposti. Quando un ricorso non attacca in modo puntuale e tecnico le motivazioni della sentenza impugnata, scatta automaticamente la dichiarazione di inammissibilità. Oltre al rigetto, l’ordinamento prevede una sanzione punitiva per l’abuso dello strumento processuale, obbligando il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che il ricorso era basato su deduzioni del tutto generiche riguardo al giudizio di responsabilità e alla mancata applicazione dell’Art. 129 cpp. I giudici hanno osservato che tali questioni non erano state oggetto di specifica contestazione in appello, dove la difesa si era concentrata solo sulla misura della pena. La mancanza di correlazione tra i motivi di gravame e la sentenza impugnata, unitamente alla vaghezza delle argomentazioni, rende l’atto privo dei requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una tecnica redazionale carente o di una strategia difensiva incoerente tra i diversi gradi di giudizio. La decisione conferma che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni di fatto o contestazioni generiche già superate o non sollevate correttamente in precedenza. La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende sottolinea l’importanza di una difesa tecnica rigorosa e puntuale.
Cosa accade se i motivi del ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può contestare la colpevolezza in Cassazione se in Appello si è discussa solo la pena?
No, i motivi di ricorso devono essere coerenti con quanto trattato nei gradi precedenti; introdurre nuove contestazioni generiche sulla responsabilità rende l’atto inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40905 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ì
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con deduzione del tutto generica si contesta giudizio di respondabilità e la mancata applicazione del disposto di cui all’ad 129 cpp quand con l’appello veniva contestata, con la dovuta specificità, solo la misyra della pena comminat in primo grado rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.