Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce la genericità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali nel giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte. Recentemente, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che non è sufficiente presentare un’impugnazione formale, ma è necessario che i motivi siano strettamente correlati alle motivazioni del provvedimento che si intende censurare. In assenza di questo nesso logico e giuridico, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Il caso: l’evasione e l’inammissibilità del ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della responsabilità in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione della legge processuale. Tuttavia, l’analisi dei motivi ha rivelato una carenza strutturale: la difesa non ha mosso critiche specifiche alle argomentazioni della Corte d’Appello, cadendo nel vizio di aspecificità.
La valutazione della pericolosità sociale
Un punto centrale della decisione riguarda la capacità a delinquere del ricorrente. I giudici di merito avevano evidenziato una spiccata pericolosità, desunta dalla natura e dalla frequenza di numerosi reati commessi in precedenza, in particolare furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso non ha fornito elementi validi per contrastare questa ricostruzione, limitandosi a contestazioni di carattere generale che non hanno scalfito l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
La specificità dei motivi di impugnazione
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è fondamentale che l’atto di impugnazione contenga un’analisi critica del provvedimento censurato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che il ricorrente non può ignorare le affermazioni contenute nella sentenza di merito. Deve invece individuare i passaggi logici errati e contrapporre argomentazioni giuridiche precise. Se il ricorso si limita a riproporre tesi già respinte o a contestare genericamente la decisione, il giudizio di legittimità non può nemmeno avere inizio.
Pericolosità sociale e inammissibilità del ricorso
La Corte ha sottolineato come il secondo motivo di ricorso fosse altrettanto generico del primo. Non è stata infatti prodotta alcuna prova o argomentazione idonea a confutare la valutazione sulla pericolosità del soggetto. Quando la decisione di merito si fonda su dati oggettivi, come il certificato penale e la reiterazione di condotte illecite, il ricorso deve essere estremamente analitico per sperare in un accoglimento. La mancata confutazione di questi elementi porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che il ricorso era privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, mancando ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla Corte d’Appello e quelle poste a fondamento del ricorso. La Corte ha richiamato i propri precedenti orientamenti, secondo cui l’atto di ricorso deve necessariamente confrontarsi con le ragioni del provvedimento censurato, pena la sua irrilevanza giuridica. Inoltre, è stata confermata la correttezza della valutazione sulla capacità a delinquere, basata su una serie ininterrotta di reati che qualificano negativamente il profilo del condannato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi del giudizio, la Corte ha imposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la giurisdizione di legittimità con motivi manifestamente infondati e generici. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica di alta qualità, capace di articolare motivi di ricorso che rispettino rigorosamente i canoni di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non criticano in modo specifico e correlato le ragioni espresse nella sentenza che si vuole impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Come viene valutata la pericolosità sociale nel giudizio di legittimità?
La Cassazione verifica se il giudice di merito ha motivato correttamente la pericolosità basandosi su elementi oggettivi come la natura e la frequenza dei reati commessi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49165 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione violazione di legge processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui 385 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisio impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchita Rv. 236945);
ritenuto che generico risulta anche il secondo motivo che non confuta la parte della decision che ha apprezzato la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla natura e dal tempo di commissione dei numerosi reati contro il patrimonio e in materia di detenzione cessione di sostanze stupefacenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.