Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un caso pratico
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con la recente Ordinanza n. 25106/2024, la Suprema Corte ha ribadito i rigorosi paletti procedurali che governano l’accesso al giudizio di legittimità, sanzionando con l’inammissibilità i ricorsi basati su motivi manifestamente infondati, aspecifici o del tutto nuovi. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come preparare un ricorso efficace e quali errori evitare.
Il Contesto del Ricorso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari che li aveva condannati. Le loro difese si basavano su tre distinti motivi: il primo, sollevato da uno solo dei ricorrenti, contestava l’errato riconoscimento della recidiva; il secondo, comune a entrambi, criticava la valutazione delle prove (in particolare una perizia antropometrica); il terzo, sempre del primo ricorrente, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso Analizzati dalla Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo per tutti a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione.
Il Primo Motivo: la Questione della Recidiva
Il ricorrente lamentava una violazione di legge riguardo alla recidiva. Tuttavia, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. La ragione è semplice: i giudici d’appello avevano già corretto l’errore del tribunale di primo grado, rideterminando la pena senza applicare alcun aumento per la recidiva. Di conseguenza, il ricorrente si doleva di un problema già risolto in suo favore, rendendo la censura priva di qualsiasi interesse concreto.
Il Secondo Motivo: La Genericità e Reiteratività delle Doglianze
Entrambi i ricorrenti contestavano la valutazione della prova scientifica e, più in generale, la ricostruzione dei fatti. La Corte ha etichettato questi motivi come ‘aspecifici’. Essi, infatti, non facevano altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza attaccare in modo puntuale e critico la logica della sentenza impugnata. La Corte ha ricordato che, in presenza di una ‘doppia conforme’ (cioè due sentenze di merito con la stessa conclusione), le argomentazioni devono essere particolarmente stringenti. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, già ampiamente e logicamente motivata dai giudici di merito, è un’operazione destinata al fallimento.
Il Terzo Motivo: L’Introduzione di una Nuova Questione in Cassazione
Infine, la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha richiamato un principio consolidato: non è consentito ‘introdurre’ nuove violazioni di legge nel giudizio di Cassazione se queste non sono state prima sottoposte al vaglio del giudice d’appello. Questo vizio, definito ‘originario’, rende il motivo irricevibile a prescindere dal suo contenuto.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I ricorsi devono, quindi, essere redatti con estremo rigore, evitando di riproporre sterilmente le stesse tesi difensive e concentrandosi su vizi specifici della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, se basata su una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per gli operatori del diritto: l’inammissibilità del ricorso non è un mero tecnicismo, ma la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i suoi requisiti essenziali. I motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre questioni nuove. Un ricorso che mira a una rivalutazione del materiale probatorio o che ignora le correzioni già apportate in appello è destinato a essere respinto, con l’ulteriore conseguenza per il ricorrente di essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, aspecifici (cioè generici e non criticano puntualmente la sentenza impugnata), se sono mere ripetizioni di argomenti già respinti in appello, o se sollevano questioni di legge per la prima volta in sede di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ o ‘reiterativo’?
Significa che il motivo non contesta in modo specifico e dettagliato le ragioni della decisione del giudice d’appello, ma si limita a riproporre le stesse lamentele già presentate e valutate in secondo grado, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione.
È possibile presentare una nuova argomentazione legale per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, il provvedimento ribadisce il principio secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce una causa di inammissibilità originaria del ricorso. Le questioni devono essere state sollevate nei gradi di merito precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in or all’erroneo riconoscimento della recidiva in assenza di specifica contestazi manifestamente infondato. I giudici di appello, in considerazione della manc contestazione della recidiva, hanno rideterminato la pena senza procedere alcun aumento ai sensi dell’art. 99 cod. pen., così emendando l’errore conte nella sentenza di primo grado (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto dal COGNOME e l’unico motivo di impugnazione dedotto dal COGNOME, con cui si contesta violazione degli artt. 533, 546 cod. proc. pen. e 628, 582, 585 cod. pen. e vizio di motivazione in or alla valutazione della perizia antropometrica, sono aspecifici in quanto reite di medesime doglianze inerenti all’interpretazione del materiale probatorio espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conform risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (ved 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile so il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente COGNOME lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello. Va richiam il principio di diritto secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedo i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugna (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 20/01/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consigli GLYPH Estensore
Il Prels’ ente