Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Appello
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato al rispetto di precise regole. Un esempio emblematico è rappresentato dal concetto di inammissibilità del ricorso, una sanzione processuale che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto di riflessione su questo tema, chiarendo i motivi per cui un ricorso può essere respinto ‘in limine’, con particolare attenzione alla valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso: Un Appello Generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. La difesa del ricorrente contestava, presumibilmente, la decisione dei giudici di secondo grado di non concedere le circostanze attenuanti generiche e di applicare, invece, l’aggravante della recidiva. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla reiterazione di violazioni di legge da parte dell’imputato e sui suoi numerosi precedenti penali, anche recenti.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso da parte della Cassazione
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del ricorso, ha optato per una declaratoria di inammissibilità. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso presentato era privo di un reale e critico confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha mosso contestazioni specifiche e puntuali, ma si è limitata a riproporre questioni già adeguatamente e logicamente risolte dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nel principio dell’insindacabilità delle valutazioni di merito, quando queste siano sorrette da una motivazione adeguata e priva di vizi logici. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello di Firenze avesse motivato in modo esauriente e corretto la propria decisione sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sia sull’applicazione della recidiva. La valutazione si fondava su elementi oggettivi, quali la persistenza nel commettere reati e la gravità del curriculum criminale del soggetto. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che non la contesti punto per punto, ma si limiti a una critica generica, non può superare il vaglio di ammissibilità. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice della legittimità delle decisioni precedenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma, determinata in via equitativa in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, ribadisce l’importanza di redigere impugnazioni specifiche e tecnicamente fondate, capaci di dialogare criticamente con la sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava un confronto effettivo e specifico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non contestavano puntualmente le ragioni, ritenute logiche e adeguate, per cui i giudici di merito avevano negato le attenuanti e applicato la recidiva.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per motivare la sua decisione?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla reiterazione delle medesime violazioni di legge da parte dell’imputato e sulla presenza di plurimi precedenti penali, anche recenti, rispetto al momento della commissione del nuovo reato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i ricorsi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46200 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 19/07/1980
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato sia con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sia con riguardo all’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti rispetto al momento della commissione del nuovo reato per cui si procede;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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