Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28117 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il
27/06/1991 a Bitonto avverso la sentenza in data 21/03/2024 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Tribunale di Bari in data 20 luglio 2018, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 385 cod. pen., escludendo che fosse configurabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ravvisata dal primo Giudice.
Ha proposto ricorso S’ NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. e tardività dell’appello del Procuratore generale.
Il primo Giudice aveva redatto motivazione contestuale, per cui il termine per l’appello scadeva il 4 settembre 2018, mentre il Procuratore generale che aveva ricevuto l’avviso lo stesso 20 luglio 2018, aveva proposto appello in data 6 settembre 2018.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 131bis cod. proc. pen.
La Corte aveva indebitamente dato rilievo a inosservanze di provvedimenti dell’autorità, senza indicare quale ne fosse l’oggetto, aveva prospettato reati commessi in epoca successiva che non risultavano dal certificato del casellario, e aveva considerato due fatti di evasione, oggetto di sentenza di patteggiamento, nei quali gli stessi erano stati unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen. e no avrebbero potuto dunque reputarsi ostativi, fermo restando che la condotta oggetto del processo in questa sede era risultata di particolare tenuità.
Il Procuratore generale ha inviato le conclusioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria nella quale ribadisce i motivi, rilevando in particolare la fondatezza del primo.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Premesso che la dedotta tardività dell’appello del Pubblico ministero avrebbe dovuto essere allegata e dimostrata in questa sede dallo stesso ricorrente, deve rilevarsi che dall’esame degli atti emerge che, a fronte di sentenza pronunciata con motivazione contestuale in data 20 luglio 20018, era stata data comunicazione del deposito della sentenza al Procuratore generale con nota datata 20 luglio 2018, data riportata anche nella sentenza del Tribunale.
Va tuttavia rimarcato come non risulti la data dell’effettiva ricezione di tale comunicazione, sulla quale risulta invece stampigliato un timbro, sia pur privo di sottoscrizione, recante come data di ricezione quella del 24 luglio 2018.
In tale quadro la deduzione difensiva si fonda su un assunto generico e indimostrato, non potendosi affermare che, tenuto conto della sospensione dei
termini in periodo feriale, l’appello proposto dal Procuratore generale in data 6
settembre 2018, fosse tardivo, rispetto al termine di giorni quindici previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato.
La Corte, correttamente applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite
(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01), ha rilevato che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. era stata erroneamente
applicata in presenza del requisito ostativo dell’abitualità, in relazione alla commissione di almeno altri due delitti della stessa indole, fra l’altro emergenti
dagli episodi di evasione continuata, commessi in Bitonto il 30 maggio e I’l giugno
2011.
Né il riconoscimento del vincolo della continuazione avrebbe potuto condurre ad un diverso esito valutativo, in quanto la continuazione tra reati non costituisce
di per sé presupposto ostativo, salvo che in concreto, tra reati commessi in continuazione, possa dirsi che sia ravvisabile la medesima indole (in tal senso
l’analisi di Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente A pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere COGNOME9> tensore