Inammissibilità del ricorso: i rischi di non impugnare correttamente in appello
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando la strategia difensiva non viene pianificata con estrema precisione sin dai gradi precedenti. Nel giudizio di legittimità, infatti, non è possibile introdurre questioni che non siano state preventivamente sottoposte al vaglio del giudice d’appello.
Il caso: furto aggravato e contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto aggravato. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione puntando sulla presunta erronea applicazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale. Tuttavia, l’analisi degli atti ha rivelato una lacuna procedurale insuperabile: tale contestazione non figurava tra i motivi di appello.
Inammissibilità del ricorso per motivi nuovi
Il principio cardine espresso dalla Suprema Corte riguarda il perimetro dei motivi di ricorso. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito dedurre in sede di legittimità censure che non siano state precedentemente esposte nell’atto di appello. Se l’imputato si limita a contestare la responsabilità penale nel secondo grado, non può successivamente lamentarsi dell’entità della pena o di specifiche aggravanti davanti agli Ermellini.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme. Il Collegio ha rilevato che il ricorso era basato su un unico motivo riguardante la recidiva. Tuttavia, dall’esame della sentenza impugnata e dell’atto di appello originale, è emerso che la difesa aveva contestato esclusivamente l’affermazione di responsabilità per il furto. Non essendo stata devoluta al giudice d’appello la questione sulla recidiva, la stessa è diventata preclusa in sede di legittimità. Questa omissione rende il motivo di ricorso non consentito, determinando l’irricevibilità dell’istanza.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza sanciscono la piena inammissibilità dell’impugnazione. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato le sanzioni accessorie previste dalla legge: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare e contestare ogni singolo aspetto della sentenza di primo grado già nella fase di appello, per evitare che questioni cruciali vengano dichiarate inammissibili nel giudizio finale.
Cosa succede se presento un motivo nuovo direttamente in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se il motivo non è stato precedentemente dedotto durante il giudizio di appello, come previsto dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la recidiva solo in terzo grado?
No, se la questione della recidiva non è stata sollevata nei motivi di appello, non può essere oggetto di censura davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41190 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41190 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputa era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine a contestata recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen., non è consentito in se legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta c motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riporta nella sentenza impugnata (si veda pag. 1) e dai contenuti dell’atto di appello aveva contestato esclusivamente il profilo riguardante l’affermazione responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consii liere estensore
Il rsidente